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Sentenza

Sentenza n. 13888/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202305421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e presupposti relativi alla determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e alla richiesta di payback a carico delle aziende fornitrici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale e gli atti presupposti con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e quantificata la compartecipazione delle aziende private al ripiano dello sforamento mediante il meccanismo del payback. Sono stati dedotti vizi derivanti dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo, nonché vizi propri degli atti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità costituzionale o amministrativa degli atti impugnati. La normativa sopravvenuta ha previsto la riduzione dell'obbligo di pagamento per le aziende fornitrici che avessero versato la quota ridotta e stabilito che l'integrale e tempestivo versamento estinguesse l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018, precludendo ulteriori azioni giudiziarie. Il Collegio ha ritenuto che la richiesta di cessazione della materia del contendere non potesse essere formalmente accolta, poiché mancavano le attestazioni delle amministrazioni regionali richieste dalla normativa. Tuttavia, la richiesta e l'avvenuto versamento della quota ridotta evidenziavano la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione di merito. Dopo l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici e del relativo payback a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    Ha previsto una definizione agevolata dell'obbligazione di payback mediante il versamento di una quota ridotta, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali in caso di versamento integrale e tempestivo.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Gli obblighi [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Ha ulteriormente ridotto la quota necessaria per assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, subordinando l'effetto estintivo al versamento entro il termine previsto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di dare preventivo avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Quando una normativa sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del giudizio a seguito dell'adempimento di una prestazione ridotta e il ricorrente dichiara di avere effettuato tale adempimento, può configurarsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere fondata su una normativa che richiede specifiche attestazioni amministrative presuppone la produzione in giudizio degli atti o delle certificazioni espressamente richiesti dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, il giudice può dichiarare invece l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ove questa risulti comunque dalla condotta processuale del ricorrente.
  • Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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