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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39684/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. La difesa contestava l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) dalle autorità francesi sulla piattaforma "Sky ECC", rilevando violazioni degli artt. 178, lett. c), 191, 234-bis, 273, 274 c.p.p., nonché degli artt. 11, 15 e 24 Cost.; contestava l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 234-bis c.p.p. o, alternativamente, la necessità di autorizzazione giudiziale preventiva per l'acquisizione e l'esame della prova; denunciava la mancata consegna delle chiavi/algoritmo per la decriptazione delle conversazioni e lamentava pregiudizio delle garanzie difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate erano state già affrontate e correttamente valutate dal Tribunale del riesame in conformità ai recenti principi di diritto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nonché alle pronunce della Corte di giustizia UE). In particolare: le chat erano prove già acquisite autonomamente dalle autorità francesi e legittimamente trasmesse tramite o.e.i.; non era necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano per chiedere copia di prove già in possesso dello Stato di esecuzione; il controllo sull'ammissibilità e utilizzabilità ricade sul giudice nazionale in quanto organo che decide nel procedimento italiano; l'art. 234-bis non è applicato come mezzo di prova ma come modalità speciale di acquisizione di dati esteri accessibili dall'autorità italiana; l'assenza dell'algoritmo/chiavi non costituisce di per sé violazione dei diritti fondamentali salvo che la difesa non alleghi e provi specificamente l'incidenza concreta di tale mancata disponibilità sulla possibilità di esercitare il diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorso, che non ha confutato argomentatamente le motivazioni del Tribunale, è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e a una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 234-bis c.p.p.

    Disciplina una modalità speciale di acquisizione di elementi probatori presenti all'estero mediante iniziativa diretta dell'autorità giudiziaria italiana; non costituisce un autonomo mezzo di prova e non era applicabile come unica chiave interpretativa alla specie.

  • art. 270 c.p.p.

    Regola il deposito dei verbali e delle registrazioni di intercettazioni in procedimenti diversi; non impone un preventivo intervento autorizzativo del giudice del procedimento che richiede le prove e non prevede sanzioni di inutilizzabilità per il mancato deposito da parte dell'autorità che ha svolto le intercettazioni.

  • artt. 178, lett. c), 191, 273, 274 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa come norme processuali rilevanti per la raccolta e utilizzazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le questioni da esse dedotte sono state correttamente esaminate nel quadro più ampio dei principi giurisprudenziali e sovranazionali applicabili.

  • art. 98-undetricies D.Lgs. 259/2003

    Richiama l'obbligo di identificazione degli utilizzatori nei servizi di comunicazione; utilizzato per sottolineare l'estraneità del sistema anonimo Sky-ECC alla disciplina italiana e per motivare la rilevanza indiziaria dell'uso del sistema da parte di criminali.

  • Direttiva 2014/41/UE

    Stabilisce condizioni di ammissibilità per l'ordine europeo di indagine e garantisce che i diritti fondamentali siano rispettati nel procedimento di emissione; la Corte ha richiamato il principio che l'autorità di emissione non può sindacare la regolarità delle operazioni compiute nello Stato di esecuzione, salvo verifica successiva nel procedimento nazionale e tutela del diritto a un processo equo.

  • Corte di Giustizia UE, C-670/22 (EncroChat) e C-746/18 (H.K.)

    Confermano che l'ordine europeo di indagine non è soggetto alle stesse condizioni sostanziali applicabili nello Stato di esecuzione e che l'integrità tecnica delle intercettazioni (es. riservatezza delle basi tecniche) può essere valutata nel procedimento successivo; inoltre chiariscono i limiti del sindacato dell'autorità emittente sull'esecuzione straniera.

  • art. 132 d.lgs. n.196/2003

    Riferito dalla difesa in relazione al trattamento di dati esterni al traffico telefonico/telematico; la Corte non ha ritenuto che la sola invocazione di questa norma fosse sufficiente a dichiarare l'inutilizzabilità delle prove senza specifiche allegazioni.

  • Articoli e giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 23756/23755 del 29/02/2024; Sez. U. n. 45189 del 17/11/2004, ecc.)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che le prove già disponibili nello Stato di esecuzione possono essere richieste senza preventiva autorizzazione giudiziale italiana e che grava sulla difesa l'onere di allegare e provare la violazione dei diritti fondamentali; inoltre hanno definito criteri circa l'applicabilità dell'art. 234-bis e l'ambito di controllo del giudice nazionale.

Massime di principio

  • Un ordine europeo di indagine può legittimamente richiedere la trasmissione di prove già ottenute dallo Stato di esecuzione senza che la parte richiedente debba avere una preventiva autorizzazione del giudice nazionale; spetta poi al giudice del procedimento valutare l'ammissibilità e l'utilizzabilità delle prove secondo il diritto interno.
  • La difesa che contesta l'utilizzabilità o la liceità di prove provenienti da altro procedimento ha l'onere di allegare e provare specificamente i fatti da cui deriverebbe la violazione dei diritti fondamentali o delle garanzie di difesa.
  • L'assenza della disponibilità dell'algoritmo o delle chiavi di decriptazione non costituisce automaticamente una violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare concretamente in che modo tale indisponibilità impedisca un'effettiva partecipazione al contraddittorio o la verifica dell'affidabilità della prova.
  • La disciplina speciale di cui all'art. 234-bis c.p.p. riguarda modalità di acquisizione internazionale di dati informatici disponibili pubblicamente e non deve essere interpretata come esclusiva per tutte le acquisizioni transnazionali; in molti casi rileva la qualificazione della prova (intercettazione vs. documento informatico) e la normativa applicabile va selezionata in base alla natura concreta degli atti.
  • Se un elemento probatorio trasmesso tramite o.e.i. è determinante e la difesa non può esaminare efficacemente il materiale per ragioni legate alla riservatezza tecnica, il giudice nazionale deve valutare se garantire il diritto a un processo equo, fino all'eventuale esclusione dell'elemento probatorio se la mancanza di accesso rende impossibile il contraddittorio efficace.

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