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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16985/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Auletta: deduceviola zione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sostenendo che le dichiarazioni rese in altro procedimento (interrogatorio del 17/06/2014), che lo indicavano in correità e come dissociatosi dal clan Moccia, non sono state valutate ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Rocco: deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 629, artt. 416-bis.1 cod. pen., denunciando un travisamento della prova perché né le intercettazioni né le dichiarazioni della persona offesa conterrebbero riferimenti al suo coinvolgimento nell'estorsione contestata.

La decisione

Il ricorso di Auletta è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni confessorie rese in altro procedimento fossero limitate (confessione parziale su un 'delitto fine') e non idonee a prevalere sugli elementi che indicavano partecipazione associativa (durata dell'appartenenza, vicinanza ad elementi apicali, valore limitato delle dichiarazioni). Il ricorso di Rocco è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, anche alla luce delle intercettazioni e della successiva escussione della persona offesa (che ha riconosciuto Rocco e un altro come percipienti le somme estorsive), hanno individuato senza dubbio la responsabilità di Rocco; la tardività della denuncia è stata logicamente motivata con il timore di ritorsioni e con il riconoscimento del ricorrente solo dopo il suo arresto. Entrambi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le dichiarazioni confessorie rese in altro procedimento possono essere valutate ma, se limitate e non integrali rispetto al contesto associativo, non giustificano automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare i fattori previsti dall'art. 133 cod. pen. che ritiene preponderanti (durata dell'appartenenza, vicinanza a elementi apicali, ecc.).

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice è legittimato a selezionare, fra gli elementi indicati dall'art. 133, quelli ritenuti determinanti per ritenere o escludere le attenuanti generiche; non è necessario valutare tutti gli elementi se il giudice indica quelli prevalenti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso deve confrontarsi con la motivazione di merito per non essere dichiarato aspecifico.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura di Rocco quale parametro di legittimità per la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti e delle testimonianze compiuta in sede di merito non fosse viziata e quindi non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella cumulazione delle accuse; la Corte non ha ritenuto sussistere travisamento della prova rispetto alla partecipazione al reato contestato.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione aggravata sulla base delle intercettazioni e della testimonianza della persona offesa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla contestazione di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistere elementi idonei a caratterizzare la partecipazione associativa nel caso di Auletta.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni confessorie rese in procedimenti diversi possono essere valutate, ma la loro efficacia ai fini di attenuanti generiche dipende dalla completezza e dal valore probatorio rispetto al reato contestato: confessioni parziali possono non essere sufficienti.
  • In tema di attenuanti generiche (art. 133 cod. pen.), il giudice può selezionare gli elementi ritenuti preponderanti; il ricorso in cassazione che non si confronti con tale motivazione rischia l'inammissibilità per aspecificità.
  • La valutazione della prova e il giudizio di fatto (intercettazioni, riconoscimento della persona offesa, circostanze temporali come la tardività della denuncia) sono di competenza dei giudici di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione se logicamente motivate; le censure che propongono una diversa lettura degli elementi probatori sono normalmente inammissibili o infondate in sede di legittimità.
  • La tardiva denuncia della vittima, se spiegata con il timore di ritorsioni e collegata a successivi sviluppi (es. arresto degli indagati), può essere ritenuta plausibile e non precludere l'utilizzabilità della testimonianza ai fini di condanna.
  • I ricorsi per cassazione possono essere dichiarati inammissibili per aspecificità se non dimostrano il rapporto tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata; è quindi cruciale nell'impugnazione confrontare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione di merito.

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