Cassazione Penale, Sentenza n. 16985/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Auletta: deduceviola zione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sostenendo che le dichiarazioni rese in altro procedimento (interrogatorio del 17/06/2014), che lo indicavano in correità e come dissociatosi dal clan Moccia, non sono state valutate ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Rocco: deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110, 629, artt. 416-bis.1 cod. pen., denunciando un travisamento della prova perché né le intercettazioni né le dichiarazioni della persona offesa conterrebbero riferimenti al suo coinvolgimento nell'estorsione contestata.
La decisione
Il ricorso di Auletta è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni confessorie rese in altro procedimento fossero limitate (confessione parziale su un 'delitto fine') e non idonee a prevalere sugli elementi che indicavano partecipazione associativa (durata dell'appartenenza, vicinanza ad elementi apicali, valore limitato delle dichiarazioni). Il ricorso di Rocco è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, anche alla luce delle intercettazioni e della successiva escussione della persona offesa (che ha riconosciuto Rocco e un altro come percipienti le somme estorsive), hanno individuato senza dubbio la responsabilità di Rocco; la tardività della denuncia è stata logicamente motivata con il timore di ritorsioni e con il riconoscimento del ricorrente solo dopo il suo arresto. Entrambi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le dichiarazioni confessorie rese in altro procedimento possono essere valutate ma, se limitate e non integrali rispetto al contesto associativo, non giustificano automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare i fattori previsti dall'art. 133 cod. pen. che ritiene preponderanti (durata dell'appartenenza, vicinanza a elementi apicali, ecc.).
Il giudice è legittimato a selezionare, fra gli elementi indicati dall'art. 133, quelli ritenuti determinanti per ritenere o escludere le attenuanti generiche; non è necessario valutare tutti gli elementi se il giudice indica quelli prevalenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso deve confrontarsi con la motivazione di merito per non essere dichiarato aspecifico.
Richiamata nella censura di Rocco quale parametro di legittimità per la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti e delle testimonianze compiuta in sede di merito non fosse viziata e quindi non censurabile in sede di legittimità.
Richiamato nella cumulazione delle accuse; la Corte non ha ritenuto sussistere travisamento della prova rispetto alla partecipazione al reato contestato.
Norma relativa al delitto di estorsione: la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione aggravata sulla base delle intercettazioni e della testimonianza della persona offesa.
Richiamata in relazione alla contestazione di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistere elementi idonei a caratterizzare la partecipazione associativa nel caso di Auletta.
Massime di principio
- Le dichiarazioni confessorie rese in procedimenti diversi possono essere valutate, ma la loro efficacia ai fini di attenuanti generiche dipende dalla completezza e dal valore probatorio rispetto al reato contestato: confessioni parziali possono non essere sufficienti.
- In tema di attenuanti generiche (art. 133 cod. pen.), il giudice può selezionare gli elementi ritenuti preponderanti; il ricorso in cassazione che non si confronti con tale motivazione rischia l'inammissibilità per aspecificità.
- La valutazione della prova e il giudizio di fatto (intercettazioni, riconoscimento della persona offesa, circostanze temporali come la tardività della denuncia) sono di competenza dei giudici di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione se logicamente motivate; le censure che propongono una diversa lettura degli elementi probatori sono normalmente inammissibili o infondate in sede di legittimità.
- La tardiva denuncia della vittima, se spiegata con il timore di ritorsioni e collegata a successivi sviluppi (es. arresto degli indagati), può essere ritenuta plausibile e non precludere l'utilizzabilità della testimonianza ai fini di condanna.
- I ricorsi per cassazione possono essere dichiarati inammissibili per aspecificità se non dimostrano il rapporto tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata; è quindi cruciale nell'impugnazione confrontare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione di merito.
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