Cassazione Penale, Sentenza n. 19626/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 88.500,00 sequestrata nel procedimento penale a carico di Vincenzo BRANDIMARTE (operazione "TreCroci"). La ricorrente sosteneva che la somma derivasse da regalie nuziali (matrimonio celebrato il 15/09/2022) e ha allegato, a sostegno, un manoscritto elencante nominativi e corrispettivi. Contestualmente la difesa richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite (n.13783/2025) sulla non confiscabilità dei beni riconducibili a terzi. Il ricorso censurava inoltre la motivazione circa il periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di Reggio Calabria aveva correttamente ritenuto le nuove argomentazioni come mera riproposizione di questioni già esaminate nei procedimenti precedenti e prive di elementi probatori nuovi (mancano lista invitati, dichiarazioni dei presunti donatori, prova della titolarità esclusiva della ZITO sulla somma). La Corte ha sottolineato i limiti dell'impugnazione in Cassazione in materia di sequestro (solo violazione di legge o vizi estremi della motivazione) e ha ritenuto non fondata l'eccezione. Per tale motivo la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74
Art. 74 richiede la ricorrenza del traffico illecito di stupefacenti (qui con aggravante mafiosa) come reato-impulso per l'adozione di misure; art. 73 disciplina i reati 'fine' connessi alla detenzione/traffico di ingenti quantitativi, giustificando il sequestro preventivo e la confisca per equivalente dei beni ritenuti nella disponibilità dell'indagato.
Sezioni Unite, Corte di Cassazione, n. 13783/2025 (depositata 2025)
Stabilisce che, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca deve riguardare la quota di arricchimento riconducibile a ciascun concorrente e che la confisca diretta richiede prova della derivazione causale del bene dal reato; in mancanza di tale prova si può ricorrere alla confisca per equivalente, e la ripartizione in parti uguali è legittima solo se è impossibile individuare la quota di ciascuno.
Art. 111 Cost.
Richiama i limiti costituzionali del giusto processo: in Cassazione non è consentito riesaminare liberamente le prove e le valutazioni di merito, ma solo rilevare violazioni di legge o vizi gravi della motivazione.
Art. 606, lett. b) e c), c.p.p.
Individua le ragioni di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione che costituiscano violazione di norme di diritto o errori di diritto); non sono ammissibili ricorsi che impugnano la valutazione probatoria ordinaria senza collegamento a violazioni di legge.
Giurisprudenza sulla soglia di ammissibilità dei ricorsi per cassazione (es. Sez. 2, n. 49739/2023; Sez. 2, n. 29668/2019; Sez. 1, n. 40827/2010)
Conferma che sono inammissibili i ricorsi che ripropongono questioni già decise senza elementi di novità e che la cassazione contro ordinanze cautelari è ammessa solo per specifici vizi di diritto o difetti motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'iter logico-argomentativo.
Massime di principio
- Per ottenere il dissequestro di somme contestate come provento di reato, il terzo interessato deve produrre elementi probatori specifici e diretti (es. elenco invitati, dichiarazioni dei donatori, documentazione del ricevimento, flussi bancari) che colleghino chiaramente le somme a regalie o a fonte lecita.
- La mera allegazione di un manoscritto o di osservazioni già esaminate non costituisce elemento di novità: le istanze riproposte sono soggette a preclusione processuale e possono essere dichiarate inammissibili se non accompagnate da nuovi fatti o prove rilevanti.
- In cassazione contro provvedimenti di sequestro la critica alla valutazione del merito è ammissibile solo se inquadra un errore di diritto o un vizio motivazionale immediatamente riconoscibile come insufficienza o contraddittorietà tale da rendere incomprensibile la decisione; non è consentito il semplice riesame della prova.
- Quando più soggetti hanno concorso nel reato, la confisca deve essere limitata alla quota di arricchimento di ciascuno se identificabile; la confisca per equivalente è ammessa quando manca la prova della derivazione causale, e la ripartizione paritaria è residua e applicabile solo se non è possibile individuare le quote.
- Se si intende far valere una nuova pronuncia di legittimità (es. Sezioni Unite) a sostegno di una richiesta di restituzione, è necessario dimostrare che la nuova regola non era stata già considerata o applicata nel giudizio di merito e che essa incide concretamente sul giudizio di fatto; altrimenti la nuova pronuncia può non essere considerata elemento di novità rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19638/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19647/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19375/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19376/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19377/2026 del 28/05/2026
- Sentenza penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19383/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →