Cassazione Penale, Ordinanza n. 13470/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha sostenuto che la cocaina rinvenuta nel suo possesso fosse destinata a uso personale e non a cessione illecita. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo eccessivo il dato ponderale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure già proposte in appello e disattese con motivazione non illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse in modo non specifico la tesi dell'uso personale, già esaminata e respinta in appello sulla base della congruità del ragionamento circa l'incompatibilità tra il quantitativo sequestrato, pari a 161,44 grammi di cocaina, la sua deperibilità e le scarse capacità reddituali dell'imputato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché anch'esso reiterativo della richiesta di applicazione dell'ipotesi di lieve entità, già respinta dal giudice di merito in ragione dell'ingente quantitativo di droga. La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata per la condotta di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio; la sentenza di merito ha applicato tale fattispecie alla detenzione di 161,44 grammi di cocaina.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione invocata dalla difesa per la qualificazione del fatto come di lieve entità; la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione in ragione dell'ingente quantitativo sequestrato.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È richiamato come base normativa dell'inammissibilità dell'impugnazione priva di specificità, quando il ricorso riproduce censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
È la norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La censura che contesti la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente deve misurarsi con gli indici fattuali valorizzati dal giudice di merito, tra cui il quantitativo sequestrato, la deperibilità della sostanza e le condizioni economiche dell'imputato.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere legittimamente respinta quando il dato ponderale della sostanza sequestrata sia di per sé incompatibile con la minore offensività richiesta dalla norma.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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