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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02636/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso riguardava il diniego di liberazione anticipata per il semestre 14/08/2022-13/02/2023. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva negato il beneficio, valorizzando una condotta disciplinarmente rilevante: al condannato, ammesso al lavoro esterno ex art. 21 l. 354/1975, era stata irrogata una sanzione di dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive per avere ricevuto denaro per altri detenuti. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in sostanza che il giudice di sorveglianza non avesse adeguatamente considerato le giustificazioni difensive offerte a propria discolpa e avesse male valutato la rilevanza della condotta ai fini del beneficio. La Corte ha ritenuto le doglianze interamente di merito, non confrontate con la motivazione del tribunale e sostanzialmente ripetitive di censure già disattese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la motivazione del Tribunale di sorveglianza, fondata sulla gravità della condotta disciplinare e sulla sua idoneità a escludere la positiva adesione del condannato al percorso rieducativo richiesto per la liberazione anticipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 21 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato solo come base normativa dell'assegnazione al lavoro esterno del condannato; la condotta contestata si colloca nel contesto di tale regime detentivo.

  • art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354

    La liberazione anticipata è beneficio fondato sull'adesione del condannato all'opera di rieducazione; una condotta disciplinarmente grave può legittimamente escluderne la concessione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di liberazione anticipata sono inammissibili le censure che si limitano a sollecitare una diversa valutazione del fatto o della condotta del detenuto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di sorveglianza.
  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudice può valorizzare una condotta disciplinarmente rilevante come indice della mancata adesione del condannato al percorso rieducativo, specie quando la condotta sia connotata da gravità e non risulti adeguatamente giustificata.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione del tribunale di sorveglianza è limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione: se essa è congrua, non contraddittoria e sorretta da un apprezzamento plausibile della gravità del comportamento, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità, salvo che sussistano ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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