Cassazione Penale, Sentenza n. 27588/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica (circa 630.000 kWh, valore circa euro 107.100) a pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 500 di multa. Motivi: (i) nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa in ragione dell'omesso esame di una istanza di rinvio per concomitante impegno professionale trasmessa a mezzo PEC; (ii) vizio nella valutazione in punto di concessione delle attenuanti generiche, adducendo che l'impossibilità di partecipare in udienza aveva impedito all'imputata di rendere dichiarazioni che avrebbero potuto determinare il riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che dagli atti non risulti provato che l'istanza inviata via PEC fosse stata sottoposta all'attenzione del giudice prima dell'udienza, per cui non è ravvisata violazione dell'art. 420-ter c.5 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che i giudici di merito hanno motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la notevole entità del furto, la continuità della condotta e l'assenza di segni di ravvedimento. Conseguenza: cassazione rigetto, conferma della condanna e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen., comma 5
La Corte richiama che la richiesta di rinvio inviata via PEC non è automaticamente inefficace, ma grava sulla parte l'onere di dimostrare che la comunicazione è pervenuta e sia stata tempestivamente sottoposta all'attenzione del giudice; la sola prova di ricezione in cancelleria non è sufficiente se non risulta che l'istanza sia stata portata all'attenzione del giudice prima dell'udienza.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche sulla base degli elementi ritenuti preponderanti (es. gravità del fatto, continuità della condotta) e non è tenuto a esaminare o confutare ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi ostativi rilevanti.
Indica gli elementi da considerare per la personalità del colpevole e la gravità del fatto; la Corte ricorda che il giudice può concentrarsi sull'elemento che ritiene prevalente ai fini della decisione sulle attenuanti.
Giurisprudenza della Cassazione citata (orientamenti sulla PEC e sulle attenuanti)
Sez. 2 n. 47427/2014; Sez. 6 n. 35217/2017; Sez. 2 n. 31314/2017; Sez. 2 n. 53692/2017; Sez. 2 n. 3896/2016; Sez. 2 n. 23903/2020
La Corte ricorda l'esistenza di un orientamento che ammette la ricevibilità di istanze inviate via PEC ma impone l'onere probatorio sulla parte che dovrà dimostrare la tempestiva conoscenza da parte dell'ufficio giudiziario; inoltre conferma l'orientamento secondo cui per le attenuanti è sufficiente che il giudice indichi gli elementi preponderanti ostativi alla loro concessione.
Massime di principio
- La trasmissione di istanze processuali via PEC non è di per sé invalida, ma la parte deve conservare e produrre prove che la mail sia pervenuta e sia stata effettivamente sottoposta all'attenzione del giudice prima dell'udienza (ricevuta di consegna, attestazioni di protocollazione, comunicazioni della cancelleria).
- Se si teme che la PEC non sia stata presa in carico, è prudente depositare contestualmente in forma cartacea con ricevuta di protocollo o ottenere conferma scritta dalla cancelleria; conservare timestamp e ricevute è essenziale in sede di impugnazione.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a rispondere a ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti prevalenti che ostano al riconoscimento del beneficio (es. entità del danno, continuità, assenza di ravvedimento).
- Per ottenere in Cassazione l'annullamento per violazione del diritto di difesa occorre dimostrare non solo l'invio di un'istanza, ma concretamente che la mancata valutazione abbia inciso sulla possibilità di difesa (es. impedendo dichiarazioni determinanti).
- In casi di contestazioni su modalità processuali non rituali, la tempestività e la prova di ricezione/sottoposizione al giudice costituiscono il punto cruciale: l'onere probatorio grava sulla parte che deduce il vizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27453/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →