Cassazione Penale, Ordinanza n. 10162/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena, confermando nel resto la responsabilità per un furto in abitazione/aggravato. Con il primo motivo deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione per la mancata acquisizione del supporto contenente la registrazione di conversazioni telefoniche tra lui e il querelante, assumendo che ciò determinasse l'inutilizzabilità della prova. Con il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il luogo oggetto di intrusione non integrasse una privata dimora. Con il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., richiamando il valore del bene asseritamente sottratto e il tempo trascorso dall'acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché non spiegava l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova sull'apparato argomentativo della decisione impugnata. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. è più ampia di quella di abitazione e comprende luoghi in cui si svolgono, anche transitoriamente, atti della vita privata; la motivazione della Corte territoriale, che aveva accertato tale destinazione del container, è stata ritenuta congrua. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza sul danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, quasi irrisorio, mentre i dati allegati dalla difesa non consentivano di attribuire al bene un valore del genere; inoltre, l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque determinato un esito favorevole in sede di rinvio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurabilità del furto in abitazione/privata dimora è sufficiente che il luogo sia adibito, anche in modo transitorio, allo svolgimento di atti della vita privata; la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione.
È richiamata come circostanza aggravante del reato base, confermata dalla sentenza di merito.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio economicamente lievissimo, pressoché irrisorio; non è riconoscibile quando il valore del bene non consenta tale qualificazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non espressamente citato nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura relativa all'inutilizzabilità di un elemento probatorio deve essere specifica e deve indicare in concreto in che modo l'eventuale espunzione della prova inciderebbe sulla tenuta complessiva della motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini del furto in privata dimora, la nozione di privata dimora non coincide con quella di abitazione in senso stretto, ma comprende qualsiasi luogo in cui la persona svolga, anche solo in modo transitorio o contingente, atti della vita privata.
- La contestazione sulla destinazione del luogo intrusivo deve confrontarsi con l'accertamento di merito e può essere disattesa con motivazione congrua se il giudice di merito ha verificato l'effettivo uso del luogo come spazio di vita privata.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il danno sia di valore economico quasi irrisorio; non basta allegare un valore contenuto se non tale da integrare una vera lievità speciale.
- Non va disposta una regressione del giudizio di rinvio quando l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comunque produrre un esito favorevole per il ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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