Cassazione Penale, Sentenza n. 12184/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.: il ricorrente deduceva che l'affermazione di responsabilita era fondata su una identificazione mai realmente avvenuta, poiche la persona offesa Vincenzo Bruno e alcuni testi non avrebbero indicato l'imputato come autore dell'aggressione; il ricorso era formulato nei limiti dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui Marco Pasqualini, in concorso con altri, aveva circondato e colpito il fotografo Vincenzo Bruno il 14/08/2014 durante un funerale; l'identificazione e' risultata supportata da dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal Bruno, da una ricognizione fotografica nelle indagini preliminari e dalle deposizioni di testimoni (collega Cremonesi, addetto pompe funebri Scalari, teste Barbieri) e dall'agente Borsari che trovò in loco un soggetto con abbigliamento corrispondente alla descrizione. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso generico, non autosufficiente e privo di serio confronto con la motivazione impugnata. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Articoli richiamati per definire il reato contestato: concorso nei delitti e lesioni personali aggravate; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie lesiva in concorso.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Violazione della motivazione/travisamento della prova era il motivo di cassazione invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'appello/ricorso non abbia dimostrato un effettivo travisamento dei fatti e che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione del ricorso: il ricorso e' stato proposto nei limiti di questo articolo; la Corte ha comunque ritenuto il gravame generico e non confrontato con la motivazione impugnata.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero depositate ai sensi della norma; non ha inciso sul merito ma attesta il deposito delle conclusioni del P.M.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilita del ricorso: condanna per il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita e di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente.
Massime di principio
- L'identificazione resa dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti e corroborata da ricognizione fotografica e da deposizioni di testimoni oculari ha elevato valore probatorio e puo' sostenere una condanna anche se permangono incertezze su chi abbia inflitto il singolo colpo.
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a riproporre una versione alternativa dei fatti senza confrontarsi punto per punto con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata: tali ricorsi sono spesso dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza argomentativa.
- L'assoluzione di terzi o la mancata prova di falsa testimonianza non invalida automaticamente l'insieme probatorio che riguarda un altro imputato se esistono elementi autonomi di riscontro.
- Le critiche generiche alla motivazione, basate su stralci di deposizioni senza ricostruzione logica complessiva, sono inefficaci in sede di legittimita.
- La declaratoria di inammissibilita comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e versamento alla Cassa delle Ammende) secondo l'art. 616 c.p.p.
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