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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29362/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, recependo un concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato in senso più favorevole la pena inflitta in primo grado a un imputato per delitti in materia di stupefacenti, limitando la decisione alla sola componente sanzionatoria dopo la rinuncia ai motivi di appello. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare sia le ragioni della responsabilità penale sia le ragioni della ritenuta recidiva contestata. Ha inoltre contestato, in modo apodittico, l'orientamento che reputa inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato quando vengano lamentati profili che avrebbero potuto condurre a una decisione assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando la sentenza di appello sia emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in base a un accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati e il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di pena illegale. Non essendo state dedotte censure rientranti in tali limiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; le censure sui motivi rinunciati restano precluse.

  • art. 129 c.p.p.

    condizioni di proscioglimento

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non può essere dedotta in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato, perché rientra tra i motivi rinunciati, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.

    La Corte ha trattato il ricorso con rito semplificato, ritenendolo inammissibile e definibile senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Sono i delitti per i quali l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della responsabilità per effetto della preclusione derivante dal concordato.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dei vizi inerenti alla formazione del concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
  • L'accordo delle parti sui punti oggetto di concordato comporta rinuncia a far valere in cassazione i motivi di appello rinunciati, anche quando siano prospettate questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale.
  • In presenza di concordato in appello, il mancato esame delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce motivo utile di ricorso, salvo che la decisione abbia irrogato una pena non conforme a legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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