Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16299/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza del 9/04/2021, reati ex art. 73 e 74 T.U. stupefacenti). I motivi principali sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., deducendo che la misura doveva essere dichiarata inefficace per decorso dei termini in relazione a precedenti ordinanze di custodia cautelare (primo arresto l'11/04/2018) e alla teoria della cosiddetta "contestazione a catena", poiché i fatti contestati sarebbero stati già noti all'epoca del primo arresto; 2) violazione di legge (art. 274 e 292 c.p.p.) e carenza motivazionale sulle esigenze cautelari, in quanto il ricorrente avrebbe già beneficiato di misure alternative e buona condotta, svolgerebbe un'attività lavorativa e avrebbe scontato gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre per evitare contatti con il mondo della droga, elementi che avrebbero fatto venire meno le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato (con conforme richiamo alla giurisprudenza di legittimità) che la difesa non aveva assolto all'onere di provare che i fatti oggetto della successiva ordinanza coercitiva fossero desumibili dagli atti del primo procedimento (quali informativa finale o note di P.G.) alla data della prima ordinanza. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei reati associativi, la prosecuzione della partecipazione dopo la prima ordinanza esclude la retrodatazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che la gravità dell'associazione e l'assenza di fatti sopravvenuti concreti non consentivano la revoca o la sostituzione della misura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    Regola la decorrenza della misura cautelare e la possibilità di retrodatazione in caso di "contestazione a catena"; la Corte richiama che è onere della difesa provare che i fatti oggetto della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento (informativa finale o note di P.G.).

  • art. 306 c.p.p.

    Parte della disciplina sulle garanzie e limiti nelle impugnazioni (citato nel range 297-306 in relazione alla misura cautelare).

  • art. 73 e 74 T.U. stupefacenti

    Norme che disciplinano i reati relativi alla detenzione e alla cessione di sostanze stupefacenti; la gravità dei reati associativi nel settore sostanzialmente rafforza la presunzione cautelare sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la possibilità di allegare e motivare in cassazione ai soli aspetti strettamente necessari per la decisione; la Corte rileva che il ricorrente ha rispettato i limiti ma i motivi risultano comunque generici.

  • art. 274 c.p.p.

    Imposta i requisiti della motivazione degli atti giudiziari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata circa le esigenze cautelari.

  • art. 292 c.p.p.

    Elenca i presupposti per la misura cautelare e richiede la valutazione del "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato; la Corte richiama che detta valutazione va svolta dal giudice che dispone la misura e che il mero tempo trascorso non è sufficiente alla revoca in assenza di elementi concreti.

  • art. 299 c.p.p.

    Disciplina revoca o sostituzione della misura cautelare: ai fini della revoca il tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, ma occorrono elementi concreti sopravvenuti per dedurre l'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 c.p.p.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria (citata in dispositivo per gli adempimenti conseguenti alla decisione).

Massime di principio

  • In caso di contestazione a catena, è onere della difesa provare che, al momento della prima ordinanza cautelare, gli atti del primo procedimento (informativa finale o note di P.G.) già consentivano di desumere i fatti poi contestati nella successiva ordinanza; senza tale prova la retrodatazione dei termini non può essere riconosciuta.
  • Nei reati associativi la prosecuzione della partecipazione dopo l'emissione di una prima ordinanza ostacola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; la continuità dell'attività associativa può giustificare misure successive anche se i fatti sono cronologicamente anteriori.
  • La sola gravità dei reati non basta a escludere ogni valutazione sulle esigenze cautelari, ma nei reati associativi grava una presunzione cautelare più stringente: per revoca o sostituzione occorrono elementi concreti e sopravvenuti che modifichino il quadro cautelare.
  • Il tempo trascorso dall'arresto o dalla commissione del reato non costituisce di per sé motivo sufficiente per la revoca della misura; il giudice deve valutare l'esistenza di fatti nuovi e concreti che siano idonei a dimostrare l'attenuazione o il venir meno delle esigenze cautelari.
  • I motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o reiterazioni dei motivi già ritenuti dal riesame risultano inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.