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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00891/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale. L'imputato deduce, con tre motivi, l'erronea valutazione del dolo specifico richiesto dall'art. 216, comma 3, legge fallimentare: sostiene di aver prelevato somme che aveva in precedenza antic ipato per la società in buona fede, con strumenti tracciati, per far fronte a esigenze familiari e nello stato di necessità, confidando nella concreta prospettiva di risanamento aziendale tramite un piano/accordo di ristrutturazione (richiamando l'art. 182 l. fall.). Inoltre, con il terzo motivo contesta la mancata decisione della Corte territoriale sulla esclusione/subvalenza della circostanza aggravante della recidiva e l'errata applicazione degli artt. 597 c.p.p., 69 e 99 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (valenti anche ad assorbire il terzo). Ha censurato la Corte d'appello per avere omesso di esaminare e motivare adeguatamente l'elemento soggettivo del reato: non ha valutato se, al momento dei prelievi, esistesse una fondata prospettiva di risanamento aziendale tramite l'accordo di ristrutturazione, dato decisivo per accertare il dolo specifico (animus favorendi un creditore a danno degli altri). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3, legge fallimentare

    La norma richiede il dolo specifico consistente nella volontà di favorire un creditore con accettazione del rischio di danno agli altri (dolo eventuale); la Corte è stata censurata per non aver verificato se tale dolo fosse effettivamente presente alla luce della prospettiva di ristrutturazione.

  • art. 182, legge fallimentare

    Riferimento al piano/accordo di ristrutturazione dei debiti invocato dalla difesa come elemento che poteva rendere fondata la speranza di risanamento e quindi escludere il dolo specifico.

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Fondamento del ricorso per vizio di motivazione/violazione di legge: è stato ritenuto che la Corte territoriale non abbia dato risposta alle doglianze rilevanti sul piano soggettivo del reato.

  • art. 597, codice di procedura penale

    Norma richiamata rispetto ai limiti della decisione in punto di circostanze e trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto assorbiti i profili sanzionatori dalla valutazione sul dolo, annullando senza entrare nel merito della recidiva.

  • artt. 69 e 99, codice penale

    Norme relative all'aggravante della recidiva e al regime delle circostanze nel trattamento sanzionatorio; la censura riguardava la mancata decisione della Corte d'appello su richiesta della difesa di ritenere sub-valente la recidiva.

Massime di principio

  • Per la bancarotta preferenziale è essenziale accertare il dolo specifico: non basta che alcuni creditori siano stati soddisfatti; occorre verificare la volontà concreta di favorirli a danno degli altri (animus nocendi) e l'accettazione del rischio di pregiudizio per la massa.
  • Pagamenti effettuati in buona fede, con strumenti tracciati e in presenza di una fondata prospettiva di risanamento (es. piani o accordi di ristrutturazione credibilmente in corso) possono escludere il dolo specifico e quindi la rilevanza penale.
  • La valutazione della fondatezza della speranza di risanamento richiede che il giudice esamini documenti, comunicazioni con gli istituti di credito, tempistica dell'accordo di ristrutturazione e pareri tecnici: l'omessa considerazione di tali elementi costituisce vizio di motivazione.
  • Se il giudice non decide su questioni rilevanti sollevate dalla difesa (particolarmente sul piano soggettivo del reato), la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo esame motivato.
  • Quanto alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, la parte deve tempestivamente chiedere e motivare l'esclusione o la sub-valenza delle aggravanti; il giudice d'appello deve comunque pronunciarsi espressamente su tali richieste, salvo che la decisione sul merito assorba le questioni sanzionatorie.

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