Cassazione Penale, Ordinanza n. 25401/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, limitandosi a rideterminare la pena. I due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, riguardavano la mancata ammissione in appello di ulteriore produzione documentale e, in sostanza, contestavano la valutazione del giudice territoriale sulla rilevanza di tale documentazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure non consentite perché interamente di merito e reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di non disporre rinnovazione istruttoria né acquisire l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, poiché la documentazione era successiva al momento in cui il reato era stato commesso e, comunque, l'imputato avrebbe dovuto attivarsi entro la data di adempimento per pagare o chiedere una dilazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice per la cui violazione l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a confermare l'esito di merito.
Richiamato in via di principio per delimitare i casi in cui, nel giudizio di appello avverso sentenza resa all'esito di rito abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoria: solo quando la prova richiesta sia assolutamente necessaria e potenzialmente idonea a incidere sul complesso degli elementi acquisiti.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avverso sentenza resa all'esito di rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria può essere disposta solo se la prova richiesta è assolutamente necessaria, cioè concretamente idonea a incidere sulla valutazione del compendio già acquisito.
- La prova sopravvenuta o emersa dopo il primo grado non impone automaticamente la rinnovazione istruttoria: il giudice deve valutarne la reale novità e la capacità di ampliare in modo effettivo il quadro conoscitivo in chiave prospettica.
- Non è censurabile in cassazione, se adeguatamente motivata, la decisione del giudice di merito che escluda l'acquisizione di documenti tardivi quando tali documenti si riferiscono a fatti successivi al momento rilevante per l'adempimento richiesto all'imputato.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o che ripropongono censure già vagliate e disattese dal giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →