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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di trasporto)

La controversia

La controversia tra una società utilizzatrice del lavoro somministrato e le agenzie di somministrazione riguardava la legittimità dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti e, in appello, anche la regolazione delle spese di lite. La Corte d'appello aveva dichiarato legittimi i contratti di somministrazione, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo sullo scaglione applicato per la condanna alle spese in favore della società di somministrazione e, per il resto, aveva confermato la decisione, compensando integralmente le spese del doppio grado per gravi ed eccezionali ragioni. In cassazione la società agenzia per il lavoro ha proposto ricorso principale, ma non ha depositato il ricorso nei termini prescritti; la società di trasporto ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale tardivo denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello senza adeguata esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché il ricorso introduttivo non era stato depositato dalla ricorrente, rilevando tuttavia la sua esistenza dal controricorso della resistente. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale, perché tardivo e proposto in una situazione in cui il ricorso principale era stato dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale in favore della controricorrente, con ulteriore contributo unificato a carico della medesima ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamato come base del procedimento in camera di consiglio non partecipata e della proposta ritualmente comunicata alle parti

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato dal ricorso incidentale quale norma sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    è richiamato dal ricorso incidentale quale norma sulla compensazione delle spese e sulla necessità di esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    la Corte esclude che la sorte dell'impugnazione incidentale tardiva dipenda da un'applicazione analogica della norma quando il ricorso principale sia improcedibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass. n. 26529 del 2017

    viene richiamata per il principio secondo cui la Corte può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso non depositato se la sua esistenza sia stata portata a sua conoscenza dal controricorso

  • Cass. n. 19188 del 2018

    viene richiamata per il principio di inefficacia del ricorso incidentale tardivo quando il ricorso principale sia dichiarato improcedibile

  • Cass. n. 30782 del 2019

    viene richiamata in senso conforme al principio sull'inefficacia del ricorso incidentale tardivo in caso di improcedibilità del principale

  • Cass. n. 15220 del 2018

    viene richiamata per affermare che, in tale assetto processuale, la Corte non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e soccombe solo la parte ricorrente principale

Massime di principio

  • La Corte di cassazione può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito quando la parte resistente ne abbia comunque portato a conoscenza l'esistenza mediante controricorso.
  • Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato improcedibile, poiché viene meno il presupposto processuale in funzione del quale l'impugnazione incidentale tardiva è proponibile.
  • Quando il ricorso principale è improcedibile e l'incidentale tardivo è inefficace, le spese del giudizio di legittimità gravano solo sul ricorrente principale secondo il principio di causalità.
  • La doglianza sulla compensazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. resta priva di esame se il ricorso incidentale è tardivo e quindi inefficace per la sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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