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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19202/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto la carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla difesa e che la scelta del rito abbreviato dovesse incidere anche in senso favorevole sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo generico, assertivo e non specificamente confrontato con la motivazione impugnata, osservando che la decisione di merito aveva già spiegato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi e della presenza di una precedente condanna definitiva per reati gravi e analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'art. 62-bis c.p. fosse priva di specificità e manifestamente infondata, perché la Corte di appello aveva fornito una motivazione logica e coerente sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, legittimamente fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla precedente condanna definitiva dell'imputato. Ha inoltre ribadito che la scelta del rito abbreviato non può, di per sé sola, giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione del fatto, ma solo sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valutabili; il solo rito abbreviato non basta a fondarle.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    viene richiamata la riforma dell'art. 62-bis c.p. per ribadire che non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi sull'assenza di elementi di segno positivo o su dati negativi, come precedenti penali gravi e analoghi.
  • La scelta del rito abbreviato non può essere valorizzata automaticamente come elemento sufficiente per concedere le circostanze attenuanti generiche, perché il rito comporta già una riduzione di pena ex lege.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e non manifestamente illogica, specie se il giudice ha preso in esame le deduzioni difensive.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, di per sé, a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

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