Cassazione Penale, Sentenza n. 33895/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere adottata a fini estradizionali su richiesta del Governo algerino per i reati di istigazione e promozione di atti terroristici (artt. 87-bis e 87-bis, 4° c. c.p. algerino). Il difensore deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 705, 714 comma 3 e norme connesse del codice di procedura penale, sostenendo la sopravvenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza (anche alla luce dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, sent. n. 9211/2022), l'insussistenza della doppia incriminabilità e la mancata motivazione della Corte di appello sulla perdita degli indizi; inoltre presenta come elemento sopravvenuto l'esito negativo della consulenza informatica nel procedimento penale nazionale che avrebbe escluso contatti o materiale di propaganda jihadista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Motivazione: i motivi dedotti non rientrano nei limiti ammissibili per il ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari estradizionali (è consentito sindacare violazioni di legge e non vizi di motivazione), e sono comunque manifestamente infondati. La Corte ha richiamato che il regime delle misure coercitive in materia estradizionale (artt. 714-719 c.p.p.) è autonomo rispetto al sistema cautelare ordinario: l'art. 714, comma 2, non vincola l'applicazione delle misure al requisito dei "gravi indizi" (quali presupposto per la sentenza favorevole all'estradizione), poiché il perno delle misure estradizionali è la necessità di prevenire il rischio di fuga. L'annullamento con rinvio della sentenza di estradizione non comporta automaticamente la caducazione della misura cautelare, stante l'autonomia dei provvedimenti; le contestate circostanze sopravvenute (esiti delle indagini nazionali) non possono essere fatte valere nel giudizio di legittimità con i motivi proposti. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
"le misure coercitive non possono comunque essere disposte 'se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione'"
La Corte interpreta l'art. 714 come disciplina autonoma delle misure estradizionali: il comma 2 rinvia alle misure cautelari applicabili ma esclude alcune norme ordinario (es. art. 273 e 280) e pone il pericolo di fuga come esigenza centrale; il requisito dei "gravi indizi" rileva ai fini della sentenza di estradizione (art. 705), non come presupposto automatico per l'applicazione della misura cautelare estradizionale
"la corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione 'se sussistono gravi indizi di colpevolezza' o se esiste una sentenza irrevocabile di condanna"
La norma disciplina le condizioni per la sentenza favorevole all'estradizione; la Corte sottolinea che essa è distinta dall'esame sulle misure coercitive (che perseguono il rischio di fuga)
Riferita alla necessità di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte osserva che i vizi di motivazione non sono sindacabili in cassazione contro le misure estradizionali salvo specifiche violazioni di legge
Richiamato implicitamente come rimedio autonomo di impugnazione delle misure coercitive estradizionali (autonomia dei provvedimenti e dei relativi rimedi)
Escluse dall'applicazione nel contesto estradizionale in virtù del rinvio previsto dall'art. 714, comma 2; pertanto non si applicano integralmente le stesse condizioni previste per le misure cautelari ordinarie
Citato quale strumento per acquisire informazioni integrative dalla autorità richiedente; la Cassazione ricorda che la Corte di appello può chiedere elementi supplementari allo Stato richiedente per verificare la sussistenza di elementi utili all'estradizione
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
art. 13 c.p. (secondo comma) e artt. 270-bis e ss. c.p.
Riferimenti alla doppia incriminabilità e alle fattispecie del codice penale relative al terrorismo; la Corte evidenzia che la verifica sulla corrispondenza delle fattispecie e sulla sussistenza degli indizi attiene al giudizio di merito sull'estradizione e non impone automaticamente la revoca della misura cautelare
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Riferita al principio che consente l'equo apprezzamento nel disporre ammende e sanzioni pecuniarie, utilizzata per giustificare la determinazione dei 3.000 euro
Massime di principio
- Le misure cautelari adottate a fini estradizionali seguono una disciplina autonoma rispetto alle misure cautelari ordinarie: il pericolo di fuga è il criterio centrale, mentre il requisito dei "gravi indizi" riguarda principalmente la decisione di merito sulla concessione dell'estradizione.
- L'annullamento con rinvio della sentenza favorevole all'estradizione non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare estradizionale: i provvedimenti sono autonomi e la custodia può rimanere motivata dal rischio di fuga.
- In Cassazione contro provvedimenti estradizionali è ammesso il sindacato per violazione di legge; non è invece possibile impugnare in via ordinaria vizi di mera motivazione o ricostruzioni fattuali generiche.
- Circostanze sopravvenute (esiti di indagini nazionali successivi al provvedimento impugnato) non sono efficacemente utilizzabili nel ricorso per cassazione diretto contro l'ordinanza cautelare se basate su fatti posteriori al provvedimento oggetto dell'impugnazione; per farle valere è necessario attivare i rimedi procedurali appropriati (es. istanze di revoca, rimedi previsti dall'art. 719 o nuovi procedimenti).
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura in materia estradizionale è strategico dimostrare concretamente l'assenza del rischio di fuga (es. collegamenti stabili sul territorio, garanzie processuali, misure non custodiali proporzionate) oppure far emergere specifiche violazioni di legge nella decisione che siano sindacabili in Cassazione.
- È utile richiedere alla Corte di appello l'acquisizione di informazioni integrative presso l'autorità richiedente (art. 704 c.p.p.) quando la documentazione estera risulta carente o equivoca, prima di chiedere la conferma di misure cautelari basate su tale documentazione.
- Chi intende impugnare deve calibrare i motivi: la censura deve essere specifica e basata su violazioni di legge o su carenze formali della decisione, evitando motivi generici sulla valutazione degli indizi che la Cassazione non può rimettere in discussione.
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