Cassazione Penale, Sentenza n. 10665/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che, pur assolvendo da alcune imputazioni, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta e sottrazione delle scritture contabili) ritenendo il Martinelli responsabile in quanto amministratore formale/testa di legno. Il ricorrente contestava la mancata prova del dolo specifico e della effettiva disponibilita' o conoscenza delle scritture, sostenendo di essere stato un mero prestanome e di non aver mai gestito la societa'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al giudice di merito. La Suprema Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello, ritenendola carente nel mostrare in modo concreto e logico gli elementi da cui desumere la consapevolezza dell'imputato circa la sottrazione o la distruzione delle scritture e, soprattutto, il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale. Ha indicato i criteri che il giudice di merito dovra' seguire nel riesame dell'elemento soggettivo e nella valutazione degli indici probatori.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b) Legge Fallimentare
Individua la fattispecie di bancarotta documentale per sottrazione o omessa tenuta delle scritture; la Corte richiede che per questa ipotesi, quando e' contestata ad un amministratore 'prestanome', si dimostri la consapevolezza effettiva dello stato delle scritture e, per le ipotesi di dolo specifico, la finalita' di recare pregiudizio ai creditori.
art. 217, comma 2 Legge Fallimentare
Rilevato come riferimento normativo sulle responsabilita' per omessa tenuta o conservazione delle scritture; distingue gli aspetti di dolo e colpa nell'ambito delle condotte documentali.
Norma richiamata in relazione a specifiche contestazioni processuali originarie; in questa sentenza e' citata tra i reati inizialmente imputati e poi dichiarati estinti o non procedibili.
Citato come riferimento alla responsabilita' colposa in materia fallimentare (distinta dalla bancarotta fraudolenta), utile per tratteggiare la differenza tra responsabilita' penale dolosa e responsabilita' per colpa.
Stabilisce l'obbligo dell'amministratore di attivarsi in caso di atti pregiudizievoli; la Corte ricorda che l'amministratore formale ha doveri di vigilanza e controllo che, se inadempiuti, possono concorrere alla responsabilita' penale se dimostrata la consapevolezza del rischio.
art. 40, comma finale, Codice Penale
Richiamato per l'ipotesi di concorso per omissione: l'omissione dell'amministratore formale puo' essere concausa dell'evento e integra responsabilita' quando sussista il dolo eventuale derivante dalla consapevolezza della situazione e dall'accettazione del rischio.
art. 27 Costituzione
Principio di personalita' della responsabilita' penale: la condanna non puo' fondarsi su automatismi derivanti dalla sola qualifica formale, bisogna rispettare il principio di colpevolezza e provare la responsabilita' personale.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore formale non determina automaticamente la responsabilita' penale: serve prova concreta e non solo presunta della consapevolezza dello stato delle scritture o del disegno fraudolento.
- Per la bancarotta documentale con dolo specifico e' necessario dimostrare indici certi che rivelino la finalita' di recare pregiudizio ai creditori (es. occultamento volto a impedire la ricostruzione del movimento degli affari o per procurare un ingiusto vantaggio).
- L'omessa consegna o la mancata tenuta delle scritture puo' integrare responsabilita' penale solo se accompagnata da elementi che provino la rappresentazione e accettazione del rischio (dolo eventuale) da parte dell'amministratore formale.
- Indicatori utili a sostenere la responsabilita' dell'amministratore formale: consegne documentali sottoscritte, firme su atti che agevolano il dominus di fatto, conoscenza di dati contrari alla realta' contabile (es. magazzino non disponibile con fatturato elevato), precedenti esperienze gestorie, e azioni concrete di occultamento o distruzione.
- Se l'amministratore ha effettivamente delegato la gestione, non e' esonerato dal dovere di vigilanza; tuttavia l'accertamento della colpevolezza richiede la prova che egli abbia avuto conoscenza degli illeciti o abbia volontariamente accettato il rischio del loro verificarsi.
- In caso di dubbio sulla consapevolezza dell'amministratore e assenza di indici concreti, la decisione favorevole al ricorrente (assoluzione o annullamento) e' probabile per rispetto del principio di colpevolezza e del diritto alla personalizzazione della responsabilita' penale.
- Per la difesa in casi analoghi e' strategico documentare l'assenza di gestione reale, le deleghe formali, la mancata disponibilita' delle scritture e qualsiasi prova che dimostri l'assenza di partecipazione consapevole a atti di occultamento o distruzione.
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