Cassazione Penale, Sentenza n. 20849/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato, in parte, la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per molteplici episodi di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava violazione degli artt. 274 e 311 c.p.p., vizio di motivazione e omessa valutazione di circostanze essenziali, sostenendo l'assenza di elementi probatori idonei a comprovare il pericolo di reiterazione (nessun ritrovamento di stupefacente, assenza di contatti con altri trafficanti, stato di incensuratezza, mancanza di concrete occasioni per delinquere e adeguatezza di misure meno afflittive).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente chiedessero una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame, che ha fatto un appropriato uso delle risultanze indiziarie (servizi di videosorveglianza e attività di osservazione), appurando numerose cessioni (pari a 298) e passaggi di droga e denaro, la padronanza della piazza di spaccio e la connotazione professionale dell'attività illecita. Perciò è stato ritenuto sussistente il grave quadro indiziario e il concreto e attuale pericolo di reiterazione, nonché l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La qualificazione dei fatti ai fini della normativa sugli stupefacenti (riqualificazione degli episodi non seguiti da sequestro). La Corte ha ritenuto corretto l'utilizzo di tale norma per valutare le cessioni contestate.
Sono le norme invocate dal ricorrente per censurare la motivazione e l'omessa valutazione di circostanze; la Corte ha però ritenuto tali doglianze come richiesta di rinnovata valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Norma citata in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero in udienza dinanzi alla Corte; qui segnalata per completezza procedurale.
Norma richiamata per disporre l'onere delle spese e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di divieto di riesame fideistico dei fatti in sede di legittimità)
ex plurimis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019
Principio richiamato: la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori; la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze non integra vizio di legittimità.
Sentenza Corte Costituzionale
Citata rispetto al criterio sulla responsabilità della parte che propone ricorso inammissibile (valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità); nella fattispecie si è ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare la condotta come colposa.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili.
- Per l'applicazione delle misure cautelari, prove indiziarie consistenti (videosorveglianza, osservazioni dirette, numero elevato di cessioni, scambi di denaro) possono costituire gravi indizi di colpevolezza e giustificare la custodia in carcere.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla professionalità dell'attività illecita, dal controllo della piazza di spaccio, dal numero e dalla frequenza delle cessioni e dall'inserimento stabile nel contesto criminale.
- La mera assenza di sostanza trovata addosso o l'assenza di condanne pregresse non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; è necessario fornire elementi concreti che contraddicano la valutazione indiziaria del giudice.
- Per contestare con successo una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare vizi giuridici nella motivazione o violazioni di norme processuali non limitate a un diverso apprezzamento dei fatti.
- Per sostenere l'adeguatezza di misure meno afflittive conviene documentare specifiche garanzie (assenza di contatti, stabile domicilio, lavoro, misure di controllo efficaci) e confutare la sussistenza di elementi indiziari ritenuti probatori dal giudice.
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