Cassazione Civile, Ordinanza n. 20939/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, in relazione a una compravendita immobiliare di un terreno edificabile, ha rettificato il valore dichiarato dalle parti ai fini dell'imposta di registro, elevando la base imponibile da euro 310.000,00 a euro 1.134.100,00. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l'appello della contribuente, aderendo alla ricostruzione del primo giudice e ritenendo corretta la stima dell'Ufficio, sia per l'incidenza dell'area sia per la superficie edificabile e per il metodo di attualizzazione del valore dell'iniziativa immobiliare. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe trascurato la relazione di stima asseverata da un tecnico di parte, che indicava un diverso e inferiore valore del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso doppiamente inammissibile e ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha rilevato la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva evidenziato la diversità delle ragioni poste a fondamento delle due decisioni di merito, mentre la sentenza d'appello si era limitata a condividere il ragionamento del primo giudice. In secondo luogo, ha affermato che la perizia di parte non integra un fatto storico ai fini del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mancata considerazione di una perizia di parte, perché tale atto non è un fatto storico ma una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
art. 384, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo è precluso dalla doppia conforme quando il ricorrente non rappresenta la diversità delle ragioni delle decisioni di merito, essendo la sentenza d'appello fondata sulle medesime ragioni della prima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti normativi, la Corte dà atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito sulla mera mancata valutazione di una perizia di parte, perché essa è una difesa tecnica e non un fatto storico decisivo.
- La censura per vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado con motivazione sostanzialmente sovrapponibile e il ricorrente non chiarisce la diversità delle ragioni delle due pronunce, operando così la preclusione della doppia conforme.
- La valutazione del valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro, se sorretta da una motivazione non specificamente scardinata nei limiti del giudizio di legittimità, non è sindacabile in cassazione mediante la sola contrapposizione di una diversa stima di parte.
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