Sentenza del 19/09/2019 n. 23353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Opera contestava la debenza dell’ICI su immobili di sua proprietà, alcuni dei quali locati a terzi, sostenendo: l’illegittimità della riscossione da parte dell’Azienda Speciale Velletri, poi trasformata in società per azioni; l’applicabilità dell’esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali, ecclesiastici e per gli immobili destinati ad attività assistenziali e ospedaliere, anche perché i canoni di locazione erano destinati al finanziamento delle finalità istituzionali; nonché l’incompetenza della Commissione Tributaria. In Cassazione sono stati dedotti, tra gli altri, vizi di omessa pronuncia, violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e incompetenza del giudice tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi erano generici, promiscui e privi di specifica indicazione delle norme violate e delle censure non esaminate; il primo era inoltre privo di autosufficienza e il secondo non aderiva alla motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, non individuava alcun fatto storico specifico e decisivo. Il quarto motivo, riguardante la competenza della Commissione Tributaria, era formulato con un riferimento normativo inconferente. L’Opera è stata condannata alle spese, liquidate in 10.000 euro oltre accessori e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e i)
Le esenzioni ICI non si applicano automaticamente in ragione della natura dell’ente o della destinazione dei proventi. Occorre verificare l’utilizzo concreto dell’immobile e la sua conformità alle condizioni previste dalla legge; gli immobili locati a terzi, secondo l’orientamento richiamato, non beneficiano dell’esenzione per il solo fatto che i canoni finanzino attività istituzionali.
D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La disposizione è stata invocata dalla contribuente a sostegno dell’esenzione, ma la decisione non ha accolto tale tesi.
La censura di omessa pronuncia deve indicare specificamente quale domanda o motivo di appello non sia stato esaminato e deve rispettare il requisito di autosufficienza; un richiamo generico non è sufficiente.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve individuare con precisione le norme violate e spiegare il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme. Il richiamo indeterminato a 'norme di diritto' rende il motivo inammissibile.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non una generica questione giuridica o una diversa valutazione del contenuto della sentenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere distinti, specifici e coerenti con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o formulate cumulativamente sono esposte al rischio di inammissibilità.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede l’indicazione precisa della domanda o del motivo di appello rimasto senza risposta, con trascrizione o puntuale localizzazione degli atti rilevanti.
- Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione giuridica, una contestazione generica o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Per le esenzioni ICI relative agli enti non commerciali rilevano soprattutto l’utilizzo concreto dell’immobile e le condizioni stabilite dalla legge; la natura dell’ente e la destinazione dei canoni a finalità istituzionali non sono, da sole, sufficienti.
- Quando si impugna un atto consequenziale di riscossione o di precetto, le contestazioni devono riguardare i vizi propri di quell’atto, salvo i casi in cui sia ancora possibile contestare validamente l’atto presupposto.
- Una questione di competenza deve essere dedotta mediante il corretto motivo e parametro processuale; l’inquadramento normativo errato può comportare l’inammissibilità della censura.
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