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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9092/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il delitto di truffa (artt.110, 640 c.p.) relativa alla vendita di merce non consegnata. Motivi principali: contestazione della competenza territoriale (sostenendo che la truffa si sarebbe consumata in Svizzera con il bonifico verso Hi Finanz SA), censura di travisamento della prova circa il ruolo di Sargiotta e il suo collegamento con la Hi Finanz (tra cui l'uso di una procura bancaria), obiezioni sulla valutazione delle testimonianze e sulla regolarità delle domande in dibattimento, critica della determinazione delle condotte attribuite a D'Avola per carenza di specificità dell'imputazione, e contestazione del riconoscimento della recidiva (anche nella forma reiterata) rispetto a precedenti condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti come manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la competenza territoriale del Tribunale di Como perché parte della condotta illecita (beni esistenti e stoccati in magazzini nel circondario di Como, loro effettuata asportazione e sparizione) si è realizzata in quel territorio; ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla responsabilità di Sargiotta, rilevando la rilevanza probatoria della procura bancaria e delle operazioni disposte sul conto della Hi Finanz SA; ha dichiarato infondate le censure sulla prova testimoniale e sulla condotta di D'Avola; ha escluso l'ammissibilità di alcune censure relative alla recidiva sollevate per la prima volta in cassazione. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile RS ENGINEERING S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata per la partecipazione a reato; usata come fondamento dell'imputazione concorrente tra più soggetti.

  • art. 640 c.p. (truffa)

    Richiamato come fattispecie contestata; la Cassazione sottolinea che per la truffa contrattuale il momento di consumazione va valutato in relazione alle peculiari modalità contrattuali e al momento dell'effettivo pregiudizio.

  • art. 61 n.7 c.p.

    Richiamato come riferimento alle circostanze aggravanti o qualificazioni rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamati in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 9 c.p.p.

    Richiamato nel contesto della determinazione della competenza territoriale in presenza di fatti produttivi anche all'estero; la Corte evidenzia che se uno degli eventi si è verificato in Italia la competenza può essere italiana.

  • art. 10, comma 1 c.p.p.

    Norma sulla competenza territoriale alternativa (più convenuta dagli imputati); evocata dai difensori ma ritenuta non applicabile alla luce delle condotte accertate in Italia.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e c) c.p.p.

    Criteri per i motivi di cassazione; il Collegio ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sul travisamento della prova (richiesta di specificità e macroscopica evidenza).

  • art. 606, comma 3 (ultima parte) c.p.p.

    Richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso che deduce questioni non contestate in appello (nuove censure non appellate).

  • artt. 191 e 192, comma 2 c.p.p.

    Norme sul valore probatorio delle deposizioni e sugli indizi; invoke dai ricorrenti per censurare valutazioni probatorie, ma ritenute adeguatamente rispettate dai giudici di merito.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte chiarisce che la recidiva infraquinquennale era riferita a precedente condanna per truffa irrevocabile e che alcune contestazioni tecniche sulla reiterazione non incidono sul giudizio già motivato.

  • artt. 20 e 21 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di competenza territoriale, ma la Corte ha confermato il criterio applicato dai giudici di merito alla luce degli elementi fattuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o colposamente determinato; applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per la truffa contrattuale il momento di consumazione si determina in base alle caratteristiche dell'accordo e al momento dell'effettivo pregiudizio: non sempre coincide con il pagamento, rileva anche dove e quando si è verificata l'asportazione o il mancato trasferimento dei beni.
  • Ai fini della competenza territoriale, basta che uno solo degli eventi costitutivi della truffa (artifici, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio italiano perché sia competente il giudice italiano interessato.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione dei giudici di merito è limitato: è ammesso solo il vizio di "travisamento della prova" di macroscopica evidenza, con indicazione puntuale degli atti rilevanti; non è consentita una rivalutazione ampia del merito.
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello che si saldano) rende compatto il corpo motivazionale e rinforza la resistenza delle valutazioni probatorie in sede di legittimità.
  • Questioni processuali o di fatto sollevate per la prima volta in cassazione (es. censure sulla recidiva non oggetto di appello) sono inammissibili: gli argomenti importanti vanno dedotti già in appello.
  • Le procure bancarie e gli atti dispositivi sui conti societari rappresentano indizi probatori significativi per collegare soggetti a operazioni di trasferimento di proventi illeciti, se inseriti in un quadro fattuale coerente.
  • Il giudice può porre domande anche suggestive al testimone per chiarire i fatti; il divieto di domande suggestive riguarda principalmente il condizionamento della sincerità della risposta.

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