Sentenza del 18/06/2019 n. 16262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che la richiesta di rimborso di Euro 10.789,54, relativa all'eccedenza di accisa sull'energia elettrica risultante dalla dichiarazione annuale del 2006, fosse tardiva. Secondo l'Agenzia, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 decorreva dalla presentazione della dichiarazione dell'8 febbraio 2007 o, comunque, dai pagamenti effettuati, senza poter essere posticipato dal riporto del credito nelle annualità successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, nel sistema delle accise sull'energia elettrica, i versamenti mensili costituiscono acconti riferiti a un unico debito annuale e le somme versate in eccedenza devono essere detratte dai successivi versamenti. Durante la prosecuzione del rapporto tributario il credito non è ancora definitivamente esigibile e non costituisce un pagamento indebito autonomamente rimborsabile. Il termine biennale decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, quando il rapporto tributario si conclude e il credito non può più essere utilizzato in compensazione. Pertanto, l'istanza presentata il 18 febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva anche per il credito relativo al 2006. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise), art. 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale di decadenza si applica al rimborso dell'accisa indebitamente pagata, ma, quando opera il sistema degli acconti e delle detrazioni successive, il pagamento diventa definitivamente indebito soltanto alla chiusura del rapporto tributario. Il termine decorre quindi dall'ultima dichiarazione annuale di consumo dalla quale risulta il credito non più utilizzabile in compensazione.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise), art. 26, comma 8
L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali... Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo.
Le rate mensili non rappresentano debiti tributari autonomi, ma modalità frazionate di pagamento di un unico debito, definito annualmente mediante dichiarazione e conguaglio.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise), art. 56, comma 1
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'eccedenza deve essere utilizzata in compensazione con i successivi acconti finché il rapporto tributario prosegue; solo l'eventuale residuo alla cessazione del rapporto può essere richiesto a rimborso.
La Corte utilizza il rapporto di conto corrente a tempo indeterminato come criterio analogico: il saldo diventa esigibile al momento della chiusura del rapporto, analogamente al credito d'accisa che resta dopo l'ultima dichiarazione.
Massime di principio
- Nel regime delle accise pagate mediante acconti e conguaglio, l'eccedenza risultante da una dichiarazione annuale non è necessariamente subito rimborsabile: normalmente deve essere portata in detrazione sui versamenti successivi.
- Il termine biennale per chiedere il rimborso decorre, in situazioni analoghe, dalla data in cui il rapporto tributario si chiude o viene meno la possibilità di utilizzare il credito in compensazione, purché tale cessazione sia effettiva e documentabile.
- La presentazione di una dichiarazione annuale con saldo a credito, da sola, non fa necessariamente decorrere il termine decadenziale se il credito continua a essere utilizzabile per ridurre gli acconti futuri.
- È opportuno conservare le dichiarazioni annuali, i versamenti, i conteggi delle compensazioni e la documentazione relativa alla cessazione o modifica del rapporto tributario, poiché la decorrenza del termine dipende dalla concreta possibilità di utilizzare il credito.
- La soluzione riguarda il particolare meccanismo delle accise con acconti, conguagli e detrazioni successive e non può essere automaticamente estesa a ogni forma di rimborso tributario.
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