Sentenza del 18/06/2019 n. 792 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Autonoma organizzazione professionista - Assoggettamento all'IRAP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata confermata: la presenza di sedi in più regioni e l'utilizzo di collaboratori hanno dimostrato l'esistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. La tesi fondata esclusivamente sull'esiguità dei beni strumentali non è stata ritenuta sufficiente per escludere il tributo. Il ricorso del professionista è stato quindi respinto, con conseguente conferma dell'assoggettamento all'IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'assenza di autonoma organizzazione, evidenziando di poter svolgere l'attività professionale con un limitato impiego di beni strumentali. La decisione ha però valorizzato ulteriori elementi organizzativi: il professionista operava attraverso sedi situate in diverse regioni e si avvaleva dell'ausilio di collaboratori. Tali circostanze sono state ritenute indicative di una struttura organizzata autonomamente, eccedente il semplice apporto personale del professionista.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'imposta regionale sulle attività produttive si applica all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un'attività dotata di autonoma organizzazione. Per il professionista, l'organizzazione deve essere valutata concretamente, considerando struttura, sedi, personale e mezzi impiegati.
Massime di principio
- La modesta entità dei beni strumentali, considerata isolatamente, non esclude l'autonoma organizzazione se il professionista dispone di una struttura organizzativa significativa.
- La presenza di sedi operative in più regioni può costituire un indice rilevante di organizzazione autonoma, soprattutto se implica un coordinamento stabile dell'attività.
- L'impiego di collaboratori può integrare il presupposto IRAP quando non sia meramente occasionale o marginale, ma contribuisca stabilmente allo svolgimento dell'attività professionale.
- L'accertamento deve essere complessivo: occorre valutare l'insieme dei fattori organizzativi e non un singolo elemento, come il valore dei beni strumentali.
- In situazioni analoghe, il professionista che intenda escludere l'IRAP deve dimostrare non soltanto l'assenza di investimenti rilevanti, ma anche l'assenza di una struttura autonoma, stabile e potenzialmente idonea a incrementare la capacità produttiva.
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