Sentenza del 18/06/2019 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Non imponibilità immobile ATC non occupato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: per l'immobile di edilizia sociale non occupato, di proprietà dell'ATC e detenuto dal Comune, la TARI non è dovuta. La circostanza che l'immobile appartenga all'ATC non comporta automaticamente l'obbligo tributario, poiché l'ATC non può assegnarlo autonomamente e il Comune non ne dispone come un ordinario occupante o utilizzatore privato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento alla TARI di un alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC, non occupato e detenuto dal Comune. È stato ritenuto decisivo che l'ATC non disponga del potere di assegnare autonomamente l'alloggio: tale potere compete al Comune, che deve individuare, in base alla legge, il nucleo familiare avente diritto all'abitazione. In assenza di occupazione o detenzione qualificata riconducibile a un utilizzatore effettivo e considerato il ruolo istituzionale del Comune nella procedura di assegnazione, non sussistono i presupposti per l'applicazione della TARI.
Norme richiamate
Disciplina della TARI
Il tributo presuppone il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti. La mera titolarità pubblica o la disponibilità istituzionale dell'immobile non sono sufficienti quando l'alloggio non è occupato e il soggetto considerato detentore non può assegnarlo né utilizzarlo liberamente.
Normativa sull'edilizia residenziale pubblica e sociale
L'individuazione del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione dell'alloggio compete al Comune. L'ATC, se priva del potere di assegnazione, non può essere considerata automaticamente responsabile dell'obbligo TARI per il solo fatto di essere proprietaria dell'immobile.
Massime di principio
- Per la TARI occorre verificare concretamente chi possieda o detenga l'immobile e se esso sia effettivamente utilizzabile o occupato; la sola proprietà non determina sempre l'obbligo tributario.
- Un immobile pubblico non occupato e destinato all'assegnazione tramite una procedura istituzionale può non essere assoggettato alla TARI quando il soggetto che ne ha la disponibilità non può assegnarlo o utilizzarlo autonomamente.
- Nel caso di alloggi di edilizia sociale, la responsabilità va distinta tra proprietario, ente gestore e Comune competente all'assegnazione: il soggetto obbligato non si individua automaticamente in base alla proprietà, ma in base ai poteri effettivi di uso, gestione e assegnazione.
- L'esenzione o la non debenza deve essere valutata sulla situazione concreta dell'immobile: se l'alloggio viene assegnato, occupato o utilizzato, possono cambiare il soggetto obbligato e i presupposti della TARI.
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