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Sentenza

Sentenza del 18/06/2019 n. 1941 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTA DI REGISTRO - Atti giudiziari - Solidarietà passiva di tutti i soggetti del processo - Quantificazione dell'imposta in sede civile - Irrilevanza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro di 2.719 euro relativo a una sentenza civile. Sosteneva che, essendo stato condannato soltanto al pagamento delle spese del rogito notarile e non della somma principale di 59.909 euro, l'imposta dovesse essere calcolata esclusivamente sull'importo riferibile alla sua condanna. L'Agenzia sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/1986, tutti i soggetti che hanno partecipato al processo, compresi i chiamati in causa, sono obbligati solidalmente per l'intera imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, limitando l'imposta all'importo della condanna riferibile al contribuente. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato tale decisione e accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il notaio, essendo stato chiamato in causa e avendo partecipato al giudizio, era parte del processo e coobbligato solidale per l'intera imposta di registro, indipendentemente dall'esito della causa e dall'entità della condanna civile a suo carico. Il contribuente che paga l'intero tributo può eventualmente esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 57 del DPR n. 131/1986

    Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa ...

    Sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari tutti i soggetti che hanno partecipato al processo, inclusi gli intervenienti e i chiamati in causa. L'Amministrazione finanziaria può chiedere a ciascuno l'intero importo, senza doverlo limitare alla quota o alla condanna stabilita nei rapporti civili tra le parti.

  • Artt. 1292 e seguenti del Codice civile

    Disciplinano la solidarietà passiva: ciascun debitore può essere richiesto dell'intera prestazione, con facoltà di regresso nei confronti degli altri condebitori per le rispettive quote.

  • Artt. 1298 e 1299 del Codice civile

    Riconoscono al condebitore solidale che abbia pagato l'intero debito il diritto di ottenere dagli altri coobbligati il rimborso delle quote di loro spettanza.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19815/2017

    Il notaio, costituitosi in giudizio, che abbia resistito con eccezioni aventi rilievo nel processo, non è estraneo al rapporto sostanziale ... sicché è obbligato in solido con le altre parti, ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131 del 1986.

    Anche la parte vittoriosa o il professionista che non sia stato condannato al pagamento della somma principale può restare obbligato solidalmente per l'imposta di registro se ha partecipato effettivamente al giudizio.

Massime di principio

  • Per l'imposta di registro sugli atti giudiziari, la nozione di parte rilevante ai fini fiscali comprende anche il soggetto chiamato in causa o intervenuto nel processo.
  • La solidarietà tributaria consente all'Amministrazione di richiedere l'intera imposta a ciascun coobbligato, anche se la sentenza civile ha posto a suo carico soltanto una parte delle spese o lo ha visto vincitore.
  • La quantificazione della condanna civile non limita automaticamente l'imposta di registro, che dipende dall'atto giudiziario nel suo complesso e dalle regole fiscali applicabili.
  • Gli eventuali squilibri interni tra i coobbligati devono essere regolati mediante un'azione di regresso, non opponendo all'Amministrazione la ripartizione delle responsabilità stabilita dal giudice civile.
  • Chi riceve un avviso di liquidazione dovrebbe verificare sia la propria effettiva partecipazione al processo sia la corretta applicazione delle tariffe e dei presupposti dell'imposta; tuttavia, la sola mancata condanna o la vittoria nel merito non escludono necessariamente la solidarietà.

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