Sentenza del 18/06/2019 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Limite produzione fotovoltaica ai fini agevolazione IAP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha ritenuto inconferente la dimensione del terreno in uso all'imprenditore quando risultino rispettati tutti gli altri parametri richiesti per beneficiare dell'agevolazione. Pertanto, il riconoscimento dell'azienda agricola e del trattamento agevolato non può essere negato esclusivamente sulla base dell'estensione del terreno, se la produzione fotovoltaica e gli ulteriori requisiti risultano compatibili con la disciplina applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza della produzione di energia fotovoltaica ai fini del riconoscimento dell'azienda agricola e dell'applicazione delle relative agevolazioni. In particolare, si discuteva se la dimensione del terreno utilizzato dall'imprenditore potesse costituire, di per sé, un limite ostativo, nonostante fossero rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile per qualificare l'attività come agricola e per riconoscere lo status di IAP.
Norme richiamate
Disciplina dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)
Lo status di IAP dipende dal possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, tra cui la prevalenza dell'attività agricola e del relativo reddito o tempo di lavoro, non da una soglia autonoma fondata esclusivamente sulla dimensione del terreno.
Disciplina fiscale della produzione di energia fotovoltaica da parte delle imprese agricole
La produzione di energia da impianti fotovoltaici può rientrare nell'ambito delle attività agricole connesse e beneficiare del regime agevolato quando sono rispettati i parametri e le condizioni richiesti dalla normativa, senza che la sola estensione del terreno costituisca automaticamente un limite.
Massime di principio
- Per negare un'agevolazione agricola non è sufficiente valorizzare un solo elemento quantitativo, come la superficie del terreno, se la normativa richiede una valutazione complessiva dei requisiti.
- La produzione fotovoltaica può essere considerata attività agricola connessa quando mantiene il necessario collegamento con l'impresa agricola e rispetta i parametri previsti dalla disciplina fiscale.
- In situazioni analoghe occorre verificare puntualmente tutti i requisiti sostanziali e documentali dell'IAP e dell'attività agricola connessa, invece di basarsi esclusivamente sulla dimensione del fondo.
- L'assenza di una soglia espressamente prevista dalla legge impedisce all'amministrazione di introdurre, in via interpretativa, un limite automatico fondato soltanto sull'estensione del terreno.
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