Sentenza del 18/06/2019 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Consorzio A.T.O. - Acquisto beni strumentali - Connessione con le finalità imprenditoriali specifiche - Detraibilità- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la restituzione di un rimborso IVA di Euro 586.996,25, comprensivo di imposta e sanzioni, relativo all’acquisto di 16 compattatori idraulici e 5 costipatori. Secondo l’Ufficio, i beni non erano rimasti nella disponibilità del Consorzio, ma erano stati concessi in usufrutto ai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, e il Consorzio non avrebbe svolto un’attività commerciale idonea a giustificare la detrazione dell’IVA. Il Consorzio sosteneva invece che i beni erano strumentali alle proprie finalità imprenditoriali, che l’operazione di concessione in usufrutto era onerosa e che l’IVA era detraibile. Contestava inoltre vizi di contraddittorio, motivazione, determinazione dell’imposta e applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva accolto il ricorso del Consorzio. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento. Ha ritenuto che il Consorzio fosse dotato di autonoma organizzazione di capitali e personale, perseguisse uno scopo economico e svolgesse attività rilevanti ai fini IVA, tra cui l’acquisto dei mezzi, la loro concessione onerosa in usufrutto e la gestione complessiva del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I beni sono stati considerati connessi alle finalità imprenditoriali del Consorzio e quindi detraibili, anche se destinati all’attività programmata o svolta tramite soggetti terzi. È stato inoltre rilevato che il Consorzio aveva emesso fatture con rivalsa dell’IVA nei confronti dei soggetti che utilizzavano i beni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 1, 3 e 4
Le attività svolte dal Consorzio, caratterizzate da un’organizzazione autonoma di mezzi e risorse e da uno scopo economico, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA anche quando riguardano la gestione di beni e servizi funzionali a un’attività svolta tramite imprese aggiudicatarie.
Legge n. 212/2000, art. 7
Il Consorzio aveva invocato la violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo; la decisione d’appello ha tuttavia definito la controversia sulla base della fondatezza della detrazione, assorbendo le ulteriori eccezioni.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6
Il Consorzio aveva chiesto la disapplicazione delle sanzioni per errore incolpevole, ma la questione è rimasta assorbita dal definitivo annullamento dell’avviso.
Direttiva 2006/112/CE, art. 9
La nozione di soggetto passivo IVA comprende chi esercita in modo indipendente un’attività economica, anche mediante lo sfruttamento di beni per ricavarne introiti con carattere di stabilità.
Sesta direttiva 77/388/CEE
La detrazione dell’IVA sugli acquisti è riconosciuta quando i beni e servizi acquistati presentano un nesso diretto o funzionale con l’attività economica del soggetto, compresa un’attività concretamente programmata.
Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 286/E del 2007 e n. 348/E del 2008
Le operazioni svolte da enti o consorzi possono assumere rilevanza commerciale ai fini IVA quando implicano un’organizzazione di mezzi e risorse e sono effettuate dietro corrispettivo nell’ambito di un’attività economica.
Corte di Giustizia UE, 26 settembre 1996, causa C-230/94
L’attività economica può consistere nello sfruttamento di beni per ottenere introiti aventi carattere di stabilità; la qualificazione non dipende esclusivamente dalla forma giuridica del soggetto o dalla natura pubblica dell’attività.
Massime di principio
- L’IVA sugli acquisti di beni strumentali è detraibile quando esiste un nesso oggettivo con un’attività economica del soggetto, anche se i beni sono utilizzati materialmente da terzi incaricati della gestione del servizio.
- La concessione onerosa in usufrutto o in uso di beni strumentali può costituire un’operazione rilevante ai fini IVA, soprattutto quando si inserisce in un’attività organizzata e più ampia di gestione di servizi.
- La detraibilità non richiede necessariamente che il bene sia utilizzato direttamente dal soggetto che lo acquista: è sufficiente che sia destinato alle sue finalità imprenditoriali, comprese attività concretamente programmate.
- Per dimostrare il diritto alla detrazione è importante documentare la destinazione dei beni, il collegamento con l’attività economica, l’esistenza di corrispettivi e l’eventuale emissione delle fatture con rivalsa dell’IVA.
- La natura pubblica o consortile dell’ente non esclude automaticamente la soggettività passiva IVA; occorre verificare in concreto l’organizzazione, la remunerazione delle operazioni e il carattere economico dell’attività svolta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 giu 2019Sentenza del 18/06/2019 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 18 giu 2019Sentenza del 18/06/2019 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 giu 2019Sentenza del 18/06/2019 n. 792 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 giu 2019Sentenza del 18/06/2019 n. 794 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 giu 2019Sentenza del 18/06/2019 n. 1941 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 18 giu 2019Sentenza del 18/06/2019 n. 2632 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →