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Sentenza

Sentenza n. 1975/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del silenzio rigetto serbato dall'amministrazione resistente all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente con istanza prot. 37579 del 08/04/2025 e per la declaratoria del diritto di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss della L.241/1990 della ricorrente sull'istanza prot. 37579 del 08/04/2025 e conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione della documentazione richiesta, se esistente;

Giustizia amministrativa202502609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa agli interventi di messa in sicurezza eseguiti o avviati dai comproprietari dell'immobile adiacente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria dell'ordinanza sindacale n. 17 del 19 aprile 2024, aveva eseguito i lavori di messa in sicurezza relativi alla propria porzione esclusiva dell'edificio. Avendo necessità di conoscere lo stato degli interventi spettanti agli altri comproprietari e della procedura avviata dal Comune con l'ordinanza n. 6 del 28 gennaio 2025, chiedeva al Comune di Caserta, con istanza dell'8 aprile 2025, la visione e l'estrazione di copia del relativo fascicolo, nonché informazioni sullo stato della procedura. L'accesso era funzionale alla verifica dell'adempimento degli obblighi di messa in sicurezza, poiché il Comune aveva sospeso i lavori di ricostruzione del palazzo sino alla completa messa in sicurezza dell'immobile adiacente. Il silenzio dell'amministrazione veniva impugnato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il TAR disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari, qualificati come controinteressati, i quali, così come il Comune, non svolgevano difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente un interesse concreto e attuale all'accesso. La ricorrente era infatti impossibilitata a completare i lavori assentiti con il permesso di costruire n. 69/21 a causa della mancata esecuzione, da parte degli altri comproprietari, degli interventi di messa in sicurezza e della conseguente sospensione dei lavori disposta dal Comune con ordinanza n. 43153 del 24 aprile 2024. Il Collegio ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere la documentazione richiesta e ha ordinato al Comune di Caserta di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta o un suo delegato, con compenso a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale consente al titolare di un interesse concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante, di ottenere la visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti.

  • art. 116 c.p.a.

    La controversia sul silenzio-rigetto relativo a un'istanza di accesso è definita con ordine all'amministrazione di esibire i documenti, ove il diritto di accesso sia riconosciuto.

Massime di principio

  • Sussiste un interesse concreto e attuale all'accesso documentale quando la conoscenza degli atti relativi agli obblighi amministrativi imposti a terzi è necessaria per verificare lo stato della procedura e per consentire al richiedente di completare propri lavori o attività autorizzati, impediti dall'inadempimento dei terzi.
  • Il giudice amministrativo, accertato il diritto di accesso, può ordinare all'amministrazione l'esibizione e la messa a disposizione dei documenti entro un termine perentorio, includendo la visione e l'estrazione di copia.
  • Quando l'amministrazione persiste nell'inerzia dopo l'ordine giudiziale di ostensione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • I soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti devono essere coinvolti nel giudizio quali controinteressati all'accesso, mediante integrazione del contraddittorio quando necessario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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