Sentenza n. 1975/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del silenzio rigetto serbato dall'amministrazione resistente all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente con istanza prot. 37579 del 08/04/2025 e per la declaratoria del diritto di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss della L.241/1990 della ricorrente sull'istanza prot. 37579 del 08/04/2025 e conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione della documentazione richiesta, se esistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa agli interventi di messa in sicurezza eseguiti o avviati dai comproprietari dell'immobile adiacente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria dell'ordinanza sindacale n. 17 del 19 aprile 2024, aveva eseguito i lavori di messa in sicurezza relativi alla propria porzione esclusiva dell'edificio. Avendo necessità di conoscere lo stato degli interventi spettanti agli altri comproprietari e della procedura avviata dal Comune con l'ordinanza n. 6 del 28 gennaio 2025, chiedeva al Comune di Caserta, con istanza dell'8 aprile 2025, la visione e l'estrazione di copia del relativo fascicolo, nonché informazioni sullo stato della procedura. L'accesso era funzionale alla verifica dell'adempimento degli obblighi di messa in sicurezza, poiché il Comune aveva sospeso i lavori di ricostruzione del palazzo sino alla completa messa in sicurezza dell'immobile adiacente. Il silenzio dell'amministrazione veniva impugnato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Il TAR disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari, qualificati come controinteressati, i quali, così come il Comune, non svolgevano difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente un interesse concreto e attuale all'accesso. La ricorrente era infatti impossibilitata a completare i lavori assentiti con il permesso di costruire n. 69/21 a causa della mancata esecuzione, da parte degli altri comproprietari, degli interventi di messa in sicurezza e della conseguente sospensione dei lavori disposta dal Comune con ordinanza n. 43153 del 24 aprile 2024. Il Collegio ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere la documentazione richiesta e ha ordinato al Comune di Caserta di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta o un suo delegato, con compenso a carico del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina dell'accesso documentale consente al titolare di un interesse concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante, di ottenere la visione e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi richiesti.
La controversia sul silenzio-rigetto relativo a un'istanza di accesso è definita con ordine all'amministrazione di esibire i documenti, ove il diritto di accesso sia riconosciuto.
Massime di principio
- Sussiste un interesse concreto e attuale all'accesso documentale quando la conoscenza degli atti relativi agli obblighi amministrativi imposti a terzi è necessaria per verificare lo stato della procedura e per consentire al richiedente di completare propri lavori o attività autorizzati, impediti dall'inadempimento dei terzi.
- Il giudice amministrativo, accertato il diritto di accesso, può ordinare all'amministrazione l'esibizione e la messa a disposizione dei documenti entro un termine perentorio, includendo la visione e l'estrazione di copia.
- Quando l'amministrazione persiste nell'inerzia dopo l'ordine giudiziale di ostensione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- I soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti devono essere coinvolti nel giudizio quali controinteressati all'accesso, mediante integrazione del contraddittorio quando necessario.
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