Cassazione Civile, Ordinanza n. 02936/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento ICI relativo all'anno d'imposta 2006, emesso da un comune su un complesso immobiliare destinato all'esercizio ferroviario. La società destinataria dell'atto ha impugnato l'accertamento sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché non proprietaria né titolare di diritti reali sugli immobili e, secondo la propria prospettazione, nemmeno concessionaria, ma semplice comodataria delle aree. In primo e secondo grado il ricorso è stato respinto: la CTR ha escluso la titolarità di diritti reali in capo alla società, ma ha ritenuto comunque dovuta l'ICI in quanto l'imposta colpirebbe anche i concessionari di beni demaniali. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.; con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992, sostenendo che, mancando proprietà, diritti reali e concessione, essa non era soggetta al tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha affermato che la sentenza di merito era affetta da motivazione apparente perché, dopo avere escluso la titolarità di diritti reali sugli immobili, si era limitata ad affermare in astratto che l'ICI è dovuta anche dai concessionari di beni demaniali, senza però spiegare perché la società dovesse essere qualificata in concreto come concessionaria. Poiché la qualità di concessionario costituiva il presupposto impositivo e il thema decidendum della lite, la motivazione non consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese, affinché verifichi sulla base degli atti e della normativa statale e regionale se esista un diritto reale di godimento o una concessione idonei a fondare il prelievo fiscale.
Norme richiamate
la sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente e non consente di ricostruire l'iter logico della decisione
il vizio di motivazione apparente e la nullità della sentenza sono deducibili come error in procedendo
ai fini ICI occorre verificare la reale qualifica soggettiva del detentore del bene, in particolare se sia proprietario, titolare di diritto reale o concessionario
art. 111 Cost.
impone l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
anche nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea e comprensibile
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a enunciazioni astratte o assertive che non rendono percepibile il percorso logico-giuridico seguito per decidere la controversia.
- In materia di ICI, la soggettività passiva non può essere affermata in via generica: è necessario accertare in concreto la natura del rapporto tra il soggetto e l'immobile, verificando se sussista un diritto reale di godimento oppure una concessione rilevante ai fini impositivi.
- Quando il presupposto del tributo coincide con la qualificazione giuridica del rapporto sul bene, il giudice di merito deve dar conto specificamente degli elementi documentali e normativi che sorreggono tale qualificazione, altrimenti la decisione è cassabile per difetto di motivazione.
- Il controllo di legittimità non può essere svolto tramite congetture integrative della motivazione mancante o insufficiente: la sentenza deve esplicitare gli elementi decisivi posti a base del convincimento.
Come è indicizzato
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