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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7419/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro della bicicletta a pedalata assistita, sequestrata il 26/06/2022 nell'ambito di un procedimento per il reato previsto dall'art. 590-bis c.p. I motivi indicati sono: i) omessa/insufficiente motivazione in violazione dell'art. 125 c.p.p., ossia mancata specificazione delle concrete esigenze e dei presupposti attuali per la permanenza del sequestro probatorio; ii) insussistenza delle finalità di accertamento e prova, posto che le indagini sono concluse, è stato formulato il capo di imputazione e l'azione penale è esercitata (citazione a giudizio); iii) violazione sostanziale dell'art. 590-bis c.p., sostenendo che il capo di imputazione avrebbe cristallizzato gli accertamenti tecnici rendendo generica la motivazione sulla necessità del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto ad impugnare un provvedimento non immediatamente appellabile in cassazione. Ha richiamato l'art. 586, comma 1, c.p.p. e il recente indirizzo delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 32938/2023) secondo cui i provvedimenti di rigetto della richiesta di dissequestro emessi nel corso degli atti preliminari non sono impugnabili separatamente in cassazione, essendo prevista l'impugnazione differita con la sentenza. Per l'inammissibilità, e non essendo ravvisata assenza di colpa, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.p.

    Impone che le impugnazioni contro le ordinanze emesse negli atti preliminari o nel dibattimento siano proposte, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza; quindi il rigetto della richiesta di dissequestro in fase preliminare non è immediatamente cassetteabile

  • art. 125 c.p.p.

    Richiede la motivazione dei provvedimenti; la ricorrente invocava carenza di specificità sulla persistenza delle esigenze che giustificano il sequestro, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità

  • art. 590-bis c.p.

    Norma sostanziale (stalking) nel cui ambito è stato sequestrata la cosa; la ricorrente sosteneva che il capo di imputazione avesse già cristallizzato gli accertamenti tecnici riducendo l'utilità probatoria del bene, ma la questione non è stata valutata in cassazione per carenza di ammissibilità

  • Sezioni Unite, n. 32938 del 19/01/2023

    Stabilisce che il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile immediatamente in cassazione, confermando l'applicazione del regime dell'art. 586 c.p.p. e privilegiando l'esame da parte del giudice che procede

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui utilizzata per giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non dovuta a mera imperizia

Massime di principio

  • I provvedimenti di rigetto della richiesta di dissequestro adottati nel corso degli atti preliminari non sono impugnabili immediatamente in Cassazione: la via ordinaria è l'impugnazione 'differita' con la sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.
  • Prima di ricorrere in Cassazione, chi chiede il dissequestro deve valutare i rimedi processuali previsti: istanza di riesame del decreto di sequestro e/o dedurre la questione davanti al giudice che procede (udienza preliminare o dibattimento), onde ottenere la verifica della persistenza delle esigenze probatorie
  • La mera affermazione che le indagini sono concluse o che il capo di imputazione è stato formulato non garantisce automaticamente il dissequestro: è necessario dimostrare concretamente che l'oggetto non possiede più utilità probatoria o che tale utilità può essere adeguatamente supplita
  • Quando si impugna un provvedimento inammissibile, si corre il rischio di essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie se non sussiste una giustificazione di 'assenza di colpa' nella scelta dell'impugnazione; è dunque opportuno valutare preventivamente l'ammissibilità giuridica del rimedio
  • In casi simili è strategico documentare dettagliatamente l'assenza di utilità probatoria residua dell'oggetto sequestrato e chiedere formalmente al giudice il riesame o il deposito di misure alternative (es. copie, perizie già acquisite), così da rendere concreto il motivo di dissequestro quando la decisione venga riesaminata dal giudice che procede

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