Cassazione Penale, Ordinanza n. 25960/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato in appello alla pena di un anno di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commessa in Scilla il 05/08/2021. Con il ricorso per cassazione viene dedotto un unico motivo con cui si contesta, in modo generico, la valutazione di merito resa dai giudici di appello sulle dichiarazioni dell'imputato: queste erano state ritenute prive di riscontri esterni, incoerenti e non credibili. Il ricorrente lamenta, in sostanza, un errato apprezzamento del materiale dichiarativo, ma senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, limitandosi a una mera contrapposizione valutativa rispetto alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo riproduceva sostanzialmente censure già svolte in appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata e senza confrontarsi con le ragioni della decisione di secondo grado. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze si risolvevano in una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché i giudici di merito avevano espresso una valutazione logicamente argomentata e insindacabile in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non ne esplicita il contenuto sostanziale, limitandosi a indicare il titolo di reato contestato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01
Viene richiamato il principio secondo cui sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure di appello o a contestare apoditticamente la sentenza, senza una critica puntuale e senza confutare le ragioni del rigetto in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici errori di diritto o manifeste illogicità.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio istruttorio o una contrapposizione di letture alternative del fatto, quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione logica e coerente.
- Le censure che attaccano la credibilità di dichiarazioni o la loro mancata corroborazione, se formulate solo in chiave controvalutativa e senza specifici vizi motivazionali, non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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