Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38663/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 13/05/2022 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998 e aveva affermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 14‑ter d.lgs. n. 286/1998, comminando multa di €10.000. Nel ricorso per cassazione si denunciava: (1) nullità della sentenza e violazione di legge perché il procedimento d'appello si è svolto con l'imputato assente per essere in regime di detenzione domiciliare per altra causa, circostanza comunicata dalla difesa tramite PEC e riportata nel verbale senza che risultasse rinuncia a comparire; (2) omessa pronuncia dei giudici d'appello sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (con assorbimento del secondo). Ha ritenuto che la comunicazione al giudice dello stato di detenzione domiciliare integri un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato salvo rinuncia inequivoca. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7635/2021 (Costantino), la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha assicurato la presenza dell'imputato né ha accertato una rinuncia, con conseguente celebrazione del giudizio in assenza illegittima. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998

    Nel caso di specie il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la norma è richiamata come titolo di reato il cui decorso della prescrizione è stato valutato dai giudici di merito.

  • art. 14‑ter d.lgs. n. 286/1998

    La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per questo reato e ha rideterminato la pena in una multa di €10.000; la norma è stata applicata per la condanna di merito.

  • artt. 178 lett. c), 179, 185, 420‑bis, 420‑ter cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate nel ricorso con riferimento alla presenza personale dell'imputato, alle modalità di celebrazione dell'udienza, e alle nullità; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata assicurazione della partecipazione dell'imputato nonostante la comunicazione del suo stato di detenzione domiciliare.

  • art. 111, comma 3 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale che garantisce il diritto di partecipazione al processo, il contraddittorio e i principi di immediatezza e oralità; utilizzato per motivare l'obbligo di assicurare la presenza dell'imputato.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 7635/2021 (Costantino)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la restrizione della libertà personale (es. arresti domiciliari per altra causa), se comunicata al giudice, costituisce impedimento legittimo che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato, salvo rinuncia inequivoca; principio decisive nel caso.

Massime di principio

  • Se l'imputato è in regime di detenzione domiciliare per altra causa e ciò è documentato o comunicato al giudice, si configura un impedimento legittimo alla comparizione che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato salvo rinuncia inequivoca.
  • La mera assenza dell'imputato non può essere considerata rinuncia al diritto di partecipare al processo quando esista un impedimento documentato; il giudice ha l'onere di adottare d'ufficio le misure necessarie per assicurare la presenza.
  • La violazione dell'obbligo di assicurare la presenza dell'imputato può determinare l'illegittimità del giudizio celebrato in sua assenza e l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
  • La comunicazione al giudice tramite strumenti formali (es. PEC) e la relativa annotazione nel verbale d'udienza sono elementi rilevanti: se non viene accertata una rinuncia, il processo non può proseguire normalmente.
  • L'omessa decisione su istanze rilevanti (es. concessione di attenuanti generiche) può essere assorbita dalla declaratoria di nullità derivante da violazioni procedurali più gravi, ma resta comunque censurabile se la celebrazione del giudizio fosse regolare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.