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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11550/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva escluso tale beneficio ritenendo, da un lato, non valorizzabile la confessione resa dall'imputata perché irrilevante rispetto a un quadro probatorio ritenuto solidissimo e formato all'esito della perquisizione; dall'altro lato, ostativo il recente precedente penale specifico a suo carico. L'ordinanza di legittimità qualifica la doglianza come inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in cassazione, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece consentita una nuova valutazione del merito sulla rilevanza degli elementi positivi invocati dall'imputato.
  • La confessione dell'imputato può essere ritenuta non apprezzabile ai fini delle attenuanti generiche quando risulti oggettivamente priva di significativa incidenza rispetto a un quadro probatorio già pienamente consolidato.
  • Un precedente penale specifico e recente può legittimamente essere valorizzato come elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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