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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21499/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del comparto sanità, addetta a mansioni infermieristiche e inserita nel personale turnista, volta a ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa o, in alternativa, al buono pasto, per il periodo 2001-2008 anche quando svolgeva il turno notturno 20.00-8.00. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che tale turno integrasse una 'particolare articolazione dell'orario di lavoro' idonea a fondare il beneficio ai sensi dell'art. 29 del CCNL integrativo Sanità 2001 e degli accordi sindacali aziendali. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) prescrizione quinquennale del diritto; 2) erronea interpretazione dell'art. 29 CCNL e degli accordi sindacali, sostenendo che l'estensione al turno notturno fosse stata introdotta solo nell'accordo del 16 dicembre 2008 con efficacia modificativa e non retroattiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il verbale del 16 dicembre 2008 e la sua pretesa efficacia solo ex nunc.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva una specifica statuizione della sentenza impugnata, che aveva comunque applicato la prescrizione quinquennale e rilevato plurimi atti interruttivi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio già affermato dalla propria giurisprudenza secondo cui il buono pasto nel pubblico impiego privatizzato è collegato al diritto alla pausa e alla particolare articolazione dell'orario che comporti una sosta lavorativa, senza che sia necessario che la prestazione sia resa nelle fasce normalmente destinate al pasto; un turno continuativo notturno di 12 ore può integrare tale requisito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché sotto la veste dell'omesso esame di fatto decisivo denunciava in realtà un contrasto tra decisioni di merito, non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 CCNL integrativo Comparto Sanità 2001

    "Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti... in relazione alla particolare articolazione dell'orario"

    La clausola va letta nel senso che il diritto alla mensa o al buono pasto sorge quando l'orario di lavoro presenti modalità tali da comportare una pausa o sosta lavorativa idonea a giustificare il beneficio, non essendo limitato alle sole fasce orarie normalmente destinate al pranzo.

  • art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l'orario giornaliero ecceda le sei ore; la pausa è funzionale al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e riconducibili ai vizi denunciati; non è ammissibile una censura che non colpisca la ratio decidendi o che travesta come omesso esame di fatto una doglianza diversa.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale semplificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva; esso è dovuto in presenza di un orario di lavoro che imponga una pausa, secondo la disciplina legale e contrattuale applicabile.
  • La 'particolare articolazione dell'orario di lavoro' che legittima la mensa o il buono pasto non coincide con le sole fasce orarie tradizionalmente destinate al pranzo, ma con qualsiasi assetto orario che renda necessaria una sosta lavorativa per recupero psicofisico e consumazione del pasto.
  • Un turno notturno continuativo di lunga durata può integrare la particolare articolazione dell'orario rilevante ai fini del diritto alla mensa, se comporta il diritto alla pausa previsto dalla normativa di settore.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi meramente reiterativi, generici o diretti solo a riproporre difese di merito sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per denunciare il semplice contrasto tra decisioni rese in diversi gradi di merito o per rimettere in discussione la valutazione interpretativa compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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