Cassazione Civile, Ordinanza n. 22222/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale svolta in favore di un assistito. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti ritenuti dovuti, accertando che il professionista aveva effettivamente svolto l'attività difensiva, insieme a un altro collega e avvalendosi anche di un domiciliatario. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, sotto forma di violazione di legge, che il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato l'apporto del difensore che aveva redatto gli atti e interpretato la clausola della polizza assicurativa, sostenendo che tale apporto doveva incidere sulla quantificazione del compenso; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, lamentando che, nonostante il ridimensionamento della pretesa, l'accoglimento di un'eccezione di incompetenza territoriale e il mutamento del rito, non fosse stata disposta la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e dell'apporto professionale effettivamente svolto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, rilevando che la regolazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell'opportunità di compensarle, anche per giusti motivi o soccombenza reciproca, non è censurabile in sede di legittimità, e la liquidazione va fatta in relazione all'esito complessivo della lite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di censurare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito
la regolazione delle spese segue la soccombenza, ma la valutazione sull'opportunità della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge
il relatore può formulare proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
l'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito abbia mal interpretato la norma astratta; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
- La quantificazione del compenso professionale, quando dipende dall'effettivo apporto svolto dal professionista, è rimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la decisione di compensarle, in tutto o in parte, resta discrezionale nei casi consentiti.
- La regolazione delle spese deve essere effettuata avendo riguardo all'esito complessivo e finale della lite, non al solo esito di singole eccezioni o difese incidentali.
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