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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna in via abbreviata per tentata estorsione pluriaggravata (con metodo mafioso) ai danni di Romano Emilio; il Barbato è stato inoltre condannato per lesioni aggravate e detenzione/porto d'arma. Arillo ha dedotto: (i) travisamento della prova relativamente all'orario di una conversazione (sostenendo errore dei CC. e producendo consulenza tecnica post-sentenza), (ii) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1 c.p. per mancata prova della finalità di agevolazione mafiosa e della volizione dolosa, (iii) vizio nel diniego delle attenuanti generiche. Barbato ha dedotto: (i) vizio di motivazione nel riconoscimento della recidiva, (ii) contraddittorietà nel diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto: il motivo sul presunto travisamento inammissibile perche' riguarda valutazioni di merito e non può essere riletto in questa sede (soprattutto in presenza di cosiddetta "doppia conforme" e di consulenza tecnica prodotta solo dopo la sentenza impugnata); l'aggravante ex art. 416-bis è stata correttamente valutata come "metodo mafioso" in ragione del richiamo alla forza del clan per intimidire la vittima; il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono valutazioni di merito fondate su elementi (precedenti, gravità del fatto, personalità, ruolo del Barbato) e insindacabili in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    L'aggravante è stata riconosciuta con riferimento al "metodo mafioso": si può configurare quando i soggetti evocano la forza intimidatrice del clan per coartare la vittima, anche se non è provata una finalità concreta di agevolazione dell'associazione, purché emerga il collegamento metodologico con le pratiche mafiose.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita i motivi utilizzabili in cassazione: non autorizza una rinnovata valutazione di merito o un diverso apprezzamento dei fatti nelle ipotesi di "doppia conforme"; il vizio di travisamento della prova è sindacabile solo in casi tassativi non riscontrati qui.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità: se le censure non sono correlate alle ragioni della decisione impugnata o sono generiche, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad irrogare una somma alla Cassa delle ammende; qui applicata per determinare l'onere economico a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di merito nelle quali vi sia congruenza fra primo e secondo grado ("doppia conforme"); i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Documentazione o consulenze prodotte solo dopo la sentenza impugnata non sono valutabili in cassazione: le deduzioni fondate su tali elementi sono prive di efficacia ai fini di annullamento.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis può essere riconosciuta con riguardo al "metodo mafioso" ogniqualvolta la condotta dimostri l'uso o l'evocazione della forza dell'associazione per intimidire la vittima, anche se non è provata una finalità esplicita di agevolare l'associazione stessa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono valutazioni tipiche del giudice di merito: se adeguatamente motivate sulla base di precedenti, gravità del fatto e personalità dell'imputato, risultano insindacabili in cassazione.
  • Motivi generici, aspecifici o che non mettono in relazione le censure con le ragioni della decisione impugnata espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione si devono prevedere condanne alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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