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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31892/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato Zarro colpevole del reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975: il ricorrente deduceva violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. In particolare il difensore lamentava (1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per escutere i testi di polizia giudiziaria e altri testi che avrebbero potuto dimostrare che l'auto rinvenuta con oggetti era stata usata da terzi (anche la moglie) due ore prima del controllo; (2) la mancata considerazione che l'asta del crick era collocata all'interno di vettura altrui e quindi non riconducibile alla disponibilità dell'imputato; (3) la rilevanza di una giustificazione postuma resa in appello circa il possesso del coltello e di altro materiale (incluso riferimento a un fucile ad aria compressa menzionato nel verbale di identificazione ma non sequestrato). Gli elementi materiali descritti: un coltello a serramanico rinvenuto nella tasca posteriore dei pantaloni dell'imputato e una sbarra di ferro (parte di un crick) trovata dietro il sedile anteriore del veicolo occupato dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i tre motivi manifestamente infondati e in parte generici/aspecifici. Sul punto dell'istruttoria, la Corte ha ritenuto irrilevanti le prove che si chiedevano perché inidonee a dimostrare l'inesistenza della condotta contestata (la disponibilità del coltello e della sbarra, alla luce della loro collocazione). Quanto all'ubicazione dell'asta del crick in un'autovettura, la Corte ha ritenuto dimostrata la disponibilità consapevole dell'imputato per i luoghi di custodia degli oggetti. Infine è stata confermata l'irrilevanza di una giustificazione dedotta solo in sede di appello (postuma), in conformità alla giurisprudenza consolidata che richiede che il "giustificato motivo" ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975 emerga nell'immediatezza e sia suscettibile di verifica immediata. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4

    Il "giustificato motivo" rilevante per l'esclusione di responsabilità nel porto/detenzione di arma deve essere dedotto nell'immediatezza e suscettibile di verifica dall'operatore; una giustificazione formulata successivamente (in appello) è irrilevante.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha applicato questa previsione e liquidato euro 3.000.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 (trattazione scritta)

    Il procedimento è stato trattato in forma scritta ai sensi della normativa citata; la trattazione scritta non ha inciso sulla valutazione di inammissibilità dei motivi sostanziali del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023 "Zagaria" e Sez.1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv.256007 "Carrara")

    Richiamate per il principio secondo cui il "giustificato motivo" deve emergere all'atto del rinvenimento ed essere immediatamente verificabile; non è ammissibile che venga introdotto a posteriori come elemento esimente.

Massime di principio

  • La giustificazione del possesso di un'arma o di strumenti atti ad offendere vale solo se espressa nell'immediatezza del rinvenimento e verificabile dagli operanti; dichiarazioni rese solo in sede di gravame non hanno, di regola, rilevanza esimente.
  • La disponibilità di oggetti rinvenuti addosso o all'interno del veicolo occupato dal soggetto può essere desunta dalla collocazione e dai luoghi di custodia: posizioni difensive che si basano su mere ipotesi circa l'utilizzo precedente del veicolo da parte di terzi sono deboli se non supportate da prove dirette e specifiche.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello il difensore deve proporre richieste specifiche, motivate e suscettibili di incidere concretamente sul giudizio di responsabilità; richieste generiche o conjecturali saranno dichiarate irrilevanti o inammissibili.
  • Se i motivi di ricorso in Cassazione sono manifestamente infondati o aspecifici, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nel confezionare una difesa basata sulla riconducibilità di oggetti a terzi, è opportuno raccogliere e allegare elementi probatori immediati (es. dichiarazioni rese agli operanti, riscontri documentali, testimoni diretti) già nel giudizio di primo grado o in appello, perché le giustificazioni postume hanno valore limitato.

Testo integrale

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