Cassazione Penale, Sentenza n. 2859/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente ha articolato nove motivi tra cui: nullità per mancata notifica dell'estratto contumaciale; nullità per verbali stenotipici non sottoscritti; indeterminatezza del capo di imputazione per mancata indicazione analitica delle fatture; rigetto della richiesta di prova (atto di definizione della pendenza tributaria); errata qualificazione giuridica (inesistenza soggettiva vs oggettiva delle operazioni); mancata riqualificazione ex art. 8 d.lgs. 74/2000; vizi nella determinazione della pena e nel diniego della sospensione condizionale; mancata motivazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla notifica dell'estratto contumaciale (la disciplina della contumacia non si applicava al caso concreto), sui verbali stenotipici (la mancata sottoscrizione della trascrizione stenotipica non comporta nullità automatica se è presente il verbale riassuntivo sottoscritto), sull'indeterminatezza del capo di imputazione (erano presenti elenchi e prospetti identificativi delle fatture), sul rifiuto di rinnovare l'istruttoria (la sentenza tributaria di annullamento non risultava decisiva e non si è dimostrato il valore probatorio autonomo dell'atto invocato), sulla qualificazione del reato (la giurisprudenza considera perseguibile sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva e gli elementi di fatto indicati giustificano la valutazione di falsità), sulla mancata riqualificazione ex art. 8 (anche l'autofattura mendace può integrare i reati contestati), sulla determinazione della pena (pena fissata al minimo edittale ritenuta congrua) e sul diniego della sospensione condizionale (beneficio non richiesto in appello e già negato in primo grado, con precedenti concessioni già utilizzate). Confermata quindi la condanna di primo e secondo grado (pena: 1 anno e 6 mesi di reclusione e pene accessorie ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 per pari durata). Ricorrente condannato alle spese processuali. La prescrizione non è stata dichiarata operante.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Articolo contestato: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Corte afferma che la norma integra sia le ipotesi di inesistenza oggettiva sia quelle di inesistenza soggettiva/sovrafatturazione; pertanto la condotta contestata è conforme alla fattispecie.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Norma sulla documentazione mendace e concorso di persone. La Corte rileva che anche l'autofattura mendace, emessa e poi utilizzata dallo stesso soggetto, può integrare il reato disciplinato dall'art. 2 e non esclude la responsabilità del soggetto che cumula le qualità di emittente e utilizzatore.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12
Prevede le pene accessorie; la Corte ha ritenuto proporzionata la entità delle pene accessorie applicate, essendo commisurate ai fatti e prossime al minimo edittale.
legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 15-bis inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 118)
Regime del processo in contumacia e disciplina transitoria. La Corte interpreta che le disposizioni anteriori non si applicano quando alla data di entrata in vigore l'imputato non era già stato dichiarato contumace; nel caso concreto non sussisteva l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale.
codice di procedura penale, art. 142
Riguarda la sottoscrizione dei verbali. La Corte conferma l'orientamento secondo il quale la mancata sottoscrizione della trascrizione stenotipica non comporta automaticamente la nullità quando è presente e sottoscritto il verbale riassuntivo d'udienza redatto dall'ausiliario.
codice di procedura penale, art. 429
Disposizione sull'indicazione del capo di imputazione. Interpretata nel senso che, nei reati tributari, è sufficiente l'indicazione analitica o il richiamo a una categoria omogenea di documenti purché consentano l'identificazione delle fatture contestate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta i motivi ex art. 606 e li giudica nel merito, dichiarandoli complessivamente infondati.
codice penale, artt. 132 e 133
Principi di determinazione della pena (proporzionalità, adeguatezza e commisurazione). La Corte ritiene che la motivazione sulla pena e sulle pene accessorie sia sufficiente, essendo la pena commisurata e prossima al minimo edittale.
Massime di principio
- La disciplina del processo in contumacia introdotta dalla legge n. 67/2014 si applica solo se alla data di entrata in vigore l'imputato era già stato dichiarato contumace; diversamente non è obbligatoria la notifica dell'estratto contumaciale.
- La mancata sottoscrizione della trascrizione stenotipica non comporta automaticamente nullità del procedimento se è presente il verbale riassuntivo d'udienza sottoscritto dall'ausiliario; le carenze formali nelle trascrizioni sono generalmente sanabili.
- Nei reati tributari il capo di imputazione non necessita dell'allegazione fisica di ogni singola fattura purché esista un'elencazione o un richiamo sufficientemente preciso (prospetti, nominativi, date, importi) che renda identificabili i documenti contestati.
- La fattispecie di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti può integrarsi sia per inesistenza oggettiva sia per inesistenza soggettiva/sovrafatturazione: divergenze tra realtà commerciale e documentazione contabile sono rilevanti penalmente.
- L'emissione e l'utilizzo da parte dello stesso soggetto di autofatture mendaci non escludono la configurabilità dei reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000; la coincidenza delle qualità di emittente e utilizzatore non assicura impunità.
- La mancata richiesta di un beneficio (per es. sospensione condizionale della pena) in appello equivale a rinuncia a farlo valere in sede superiore; inoltre la precedente fruizione del beneficio può escluderne la riattribuzione.
- La motivazione sulla determinazione della pena e sulle pene accessorie è adeguata se mostra la proporzionalità rispetto ai fatti e se la pena è fissata in misura non eccedente la media edittale; formule di stile vanno valutate nel contesto della motivazione complessiva.
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