Cassazione Penale, Ordinanza n. 32473/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sia per la genericità e l'aspecificità dei motivi, sia perché le doglianze risultavano comunque infondate o già adeguatamente esaminate dalla Corte d'appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., poiché sostanzialmente riproducevano le doglianze già svolte davanti alla Corte d'appello, senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata. In ogni caso, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello aveva fornito una risposta congrua alle censure: quanto alla responsabilità e alla qualificazione del fatto, aveva valorizzato la piena consapevolezza dell'acquisto illecito, desunta dall'inserimento della SIM dell'imputata a pochi giorni dal furto e dalla falsità delle giustificazioni addotte; quanto alle circostanze attenuanti generiche, aveva adeguatamente motivato il diniego, anche considerando che il motivo d'appello era stato già dichiarato inammissibile per assoluta genericità. È stata inoltre rilevata la mancata devoluzione della questione relativa all'art. 131-bis cod. pen., non essendo stata formulata la relativa istanza nell'atto di appello né al momento della rassegna delle conclusioni in appello.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere specifici e devono contenere una critica puntuale alla decisione impugnata; la mera riproduzione delle doglianze già svolte nei precedenti gradi non soddisfa tale requisito.
La carenza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere esaminata quando non sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di appello o nelle conclusioni rese in quel grado.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre le doglianze già formulate davanti al giudice d'appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica argomentata.
- La specificità dei motivi di impugnazione richiede l'individuazione puntuale degli argomenti della decisione impugnata e l'indicazione delle ragioni per cui tali argomenti sarebbero erronei o insufficienti; motivi meramente apparenti non assolvono la funzione devolutiva dell'impugnazione.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere devoluta al giudice d'appello mediante specifica richiesta nell'atto di appello o nelle conclusioni; in mancanza, la Corte di cassazione non può rilevare un'omessa motivazione sul punto per carenza della catena devolutiva.
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