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Ordinanza

Ordinanza n. 778/2026 - Latina, Sezione 1

prosecuzione del giudizio in riassunzione, dopo il difetto di giurisdizione del G.O. originariamente adito dichiarato con sentenza n. 2654 del 27 aprile 2016 della Corte d'appello di Roma;

Giustizia amministrativa201600507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaaltro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio prosegue in riassunzione dopo che il giudice ordinario originariamente adito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio amministrativo è stato comunicato che tutti i ricorrenti erano deceduti. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di applicare la disciplina dell'interruzione del processo per morte delle parti, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo, ritenendo che il decesso di tutti i ricorrenti imponesse l'interruzione ai sensi della disciplina processuale richiamata. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della controversia né sull'atto o comportamento amministrativo originariamente contestato. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La morte della parte determina l'interruzione del processo secondo le modalità previste dalla disciplina processuale applicabile.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La disciplina civilistica dell'interruzione del processo per morte o perdita della capacità processuale è richiamata quale normativa applicabile al giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'adozione di misure di oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale base normativa per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della trattazione del giudizio in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene accertata la morte della parte, il processo deve essere interrotto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e della disciplina prevista dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza che il giudice possa definire nel merito la controversia in quella fase.
  • La morte di tutti i ricorrenti impedisce la prosecuzione ordinaria del giudizio e impone al giudice di dare atto dell'interruzione del processo, lasciando impregiudicata la possibilità di una successiva riassunzione secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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