Cassazione Civile, Ordinanza n. 07894/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società, destinataria di due procedure di espropriazione di crediti presso terzi avviate per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria nelle forme speciali dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, propose opposizione all'esecuzione deducendo l'estinzione della pretesa azionata e l'annullamento del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 540, della L. n. 228 del 2012. Il tribunale accolse l'opposizione ma respinse la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c.; in appello fu confermata la reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. e modificato il capo sulle spese. In cassazione la società ricorrente ha proposto cinque motivi, ma la Corte ha ritenuto pregiudiziale il rilievo officioso della nullità del giudizio di merito per difetto di contraddittorio, poiché nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario e nel caso concreto le banche terze pignorate non avevano partecipato al processo nei due gradi di merito. Il controricorso delle amministrazioni è stato inoltre dichiarato tardivo.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per contraddittorio non integro, in quanto i terzi pignorati non erano stati evocati né in primo né in secondo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, per effetto del vizio originario, anche la sentenza di primo grado, con rinvio al Tribunale di Como in diversa composizione quale giudice di primo grado, affinché riesamini l'opposizione nel contraddittorio anche dei terzi pignorati. Le spese dell'intero giudizio, compreso il giudizio di legittimità, sono state demandate al giudice del rinvio. Il controricorso delle amministrazioni è stato ritenuto inammissibile per tardività.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come base della procedura speciale di espropriazione di crediti presso terzi per la riscossione coattiva
art. 1, comma 540, L. 24 dicembre 2012, n. 228
invocato dalla parte opponente come causa di annullamento del titolo esecutivo
art. 96, secondo comma, c.p.c.
norma posta a fondamento della domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, poi respinta nei gradi di merito
richiamato per dichiarare tardivo il controricorso notificato oltre il termine
richiamato per il procedimento camerale e per il termine di deposito dell'ordinanza
richiamato, insieme alle norme sull'espropriazione presso terzi, per affermare la necessaria partecipazione del terzo pignorato
fondamento della cassazione con rinvio al giudice di primo grado per nullità del processo dovuta a difetto di contraddittorio
richiamato come norma che impone la regressione del processo al primo giudice in caso di pretermissione di un litisconsorte necessario
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni legate alla concreta posizione sostanziale o all'esito prevedibile della controversia.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una nullità processuale del giudizio di merito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando sia accertata la pretermissione di un litisconsorte necessario, la Corte deve cassare la decisione impugnata e, se necessario, travolgere anche la sentenza di primo grado, disponendo il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
- Nel procedimento di cassazione, il controricorso notificato oltre il termine di legge è inammissibile per tardività.
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