Cassazione Penale, Sentenza n. 6269/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2021 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza del 12/03/2009 e aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 19/04/2018. Primo motivo: violazione di legge per avere il Tribunale disposto la revoca senza i presupposti previsti dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., e per non essersi verificata una doppia concessione della sospensione. Secondo motivo: violazione di legge per aver ritenuto che il ricorrente fosse presente al giudizio di appello e per non aver tenuto conto che, essendo imputato contumace, la sentenza d'appello avrebbe dovuto essergli notificata per estratto e quindi avrebbe dovuto essere concessa la restituzione del termine per impugnare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la revoca automatica della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), poiché la seconda condanna è divenuta irrevocabile il 16/05/2015, entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del 21/10/2014, e la pena cumulata supera i limiti dell'art. 163 c.p. Quanto alla questione della contumacia, la Corte ha rilevato che Gjoni non è stato dichiarato contumace ma imputato assente (aveva legittimo impedimento alla prima udienza e successivamente rinunciò a partecipare), per cui non si applicavano le regole della contumacia che imporrebbero la notifica per estratto; inoltre la motivazione dell'appello era stata depositata tempestivamente (2/05/2018), rendendo non necessaria l'attivazione dell'avviso ex art. 548, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.
"la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato ... riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163"
La revoca è automatica se la seconda condanna, per delitto anteriormente commesso, diviene irrevocabile entro i termini di durata del beneficio; non è necessario che vi sia doppia concessione della sospensione per lo stesso reato
Fornisce i limiti di pena oltre i quali la sospensione non è applicabile; la Corte ha considerato il confronto fra la pena sospesa e la pena poi divenuta irrevocabile ai fini del superamento dei limiti
art. 175, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sulla contumacia: la Corte distingue tra imputato "assente" e "contumace"; la contumacia (che presuppone scelta di non partecipare dopo regolare citazione) comporterebbe obblighi di notifica specifici, mentre l'assenza dovuta a legittimo impedimento non equivale a contumacia
legge 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis (modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 118)
Norma transitoria che stabilisce l'applicabilità delle nuove disposizioni sulla sospensione del procedimento e sulla contumacia ai procedimenti in corso, con la deroga per i casi in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva che il tempestivo deposito della motivazione della sentenza può rendere non necessaria l'attivazione dell'avviso previsto da questa norma
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale (art. 168, comma 1, n.2) si applica quando una successiva condanna, per delitto anteriormente commesso, diventa irrevocabile entro il termine di durata del beneficio; per valutare l'applicabilità occorre confrontare le date del passaggio in giudicato e dell'irrevocabilità della successiva condanna e sommare le pene per verificare il superamento dei limiti di cui all'art. 163.
- Non è necessario che si sia verificata una "doppia concessione" della sospensione per applicare l'art. 168, n.2: il criterio è il superamento dei limiti di pena a seguito di una condanna successiva irrevocabile, non l'esistenza di due sospensioni autonome.
- Occorre distinguere tra "imputato contumace" e "imputato assente": la contumacia (scelta di non partecipare dopo regolare citazione) attiva specifiche tutele procedurali (es. notifica per estratto), mentre l'assenza dovuta a legittimo impedimento o a rinuncia manifesta non configura contumacia e non obbliga alla notifica per estratto.
- Per le eccezioni sulla mancata conoscenza della sentenza d'appello, valutare se la motivazione è stata depositata tempestivamente; il deposito tempestivo può rendere ininfluente l'avviso previsto dall'art. 548 c.p.p. e la richiesta di restitutio può essere preclusa se non dimostrata la concreta inidoneità della conoscenza della decisione.
- In casi simili verificare sempre le date di citazione, udienze (eventuali legittimi impedimenti), rinunce o dichiarazioni dell'imputato, e le date di passaggio in giudicato delle sentenze per calcolare termini e verificare la sussistenza delle condizioni di revoca o di restituzione del termine per impugnare.
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