Cassazione Civile, Ordinanza n. 37582/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui le erano stati contestati maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo in parte, rideterminando il dovuto in linea con una proposta conciliativa intervenuta tra le parti. La contribuente aveva poi proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che i motivi non fossero specifici, perché sostanzialmente reiterativi di quelli già formulati in primo grado e privi di autonome critiche alla decisione. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale statuizione per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che l’atto di appello conteneva invece critiche puntuali e specifiche alla sentenza di primo grado, come emergeva dal suo contenuto trascritto nel ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, dal testo dell’atto di appello riportato nel ricorso per cassazione, emergeva la specificità delle doglianze, che non erano una mera ripetizione dei motivi di primo grado ma contenevano critiche puntuali alla decisione della CTP. Pertanto la CTR aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio motivazionale per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
L’appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; la specificità va apprezzata in concreto e non può essere esclusa quando le doglianze contengano critiche puntuali alla decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello deve essere valutata sostanzialmente e in concreto, verificando se l’atto contenga critiche puntuali alla sentenza impugnata.
- Non può dichiararsi inammissibile l’appello per difetto di specificità quando le ragioni di gravame, pur riprendendo in parte argomentazioni già svolte in primo grado, individuino in modo chiaro gli errori della decisione appellata.
- La mera riproposizione formale di temi già esposti non basta, da sola, a fondare l’inammissibilità: occorre accertare se l’atto di appello sia effettivamente privo di autonome censure.
- Se il giudice d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione nonostante la presenza di censure specifiche, viola l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e la decisione è suscettibile di cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
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