Cassazione Civile, Ordinanza n. 27245/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto subagenziale/commerciale: la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del subagente, ritenendo che il contratto subagenziale non subordinasse la validità del recesso alla comunicazione scritta, in base all'art. 10 dell'AEC di settore del 2002, che prevede l'obbligo della forma scritta solo per il recesso del mandante e non sanziona con nullità o inefficacia l'eventuale omissione. La società in liquidazione, soccombente parzialmente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso ed errato esame di un fatto decisivo, errata valutazione delle prove e vizi motivazionali ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. Entrambi i motivi, in sostanza, miravano a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio, chiedendo una nuova delibazione del fatto in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di riesame del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti del vizio motivazionale e deve emergere dalla sentenza, non dal riesame degli atti. Quanto alla c.t.u., ha ribadito che, se il giudice di merito ne condivide le conclusioni, la motivazione può essere assolta anche con il semplice richiamo alla consulenza, senza confutare analiticamente le obiezioni di parte. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso/errato esame del fatto decisivo non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge denunciata deve riguardare un effettivo errore di diritto e non una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
La censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale e non può risolversi nella richiesta di rivalutare le risultanze probatorie.
Il principio del libero convincimento non consente di dedurre in cassazione una diversa ponderazione delle prove.
L'adesione del giudice alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio può integrare motivazione sufficiente senza necessità di confutare dettagliatamente le contrarie deduzioni di parte.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipata secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 10 AEC di settore del 2002
Secondo la Corte d'appello, l'obbligo di comunicazione scritta del recesso riguardava espressamente solo il mandante e non era previsto un effetto di invalidità o inefficacia per l'eventuale omissione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- La denuncia di omesso o errato esame di fatti decisivi deve individuare specificamente i fatti, riprodurne il contenuto rilevante e spiegarne la decisività; una doglianza generica è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento comparativo delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Se il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione è sufficiente quando dia conto dell'avvenuta adesione a tale fonte valutativa, salvo vizi logicamente percepibili dalla sentenza stessa.
- Il recesso in un rapporto subagenziale deve essere valutato alla luce della disciplina pattizia e collettiva applicabile; ove la forma scritta sia prevista solo per una parte e non sia espressamente sanzionata l'omissione, non si può automaticamente desumere un effetto di invalidità o inefficacia.
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