Cassazione Civile, Ordinanza n. 19695/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la controparte chiedendo la risoluzione per inadempimento di tre contratti di noleggio aventi ad oggetto supporti plastici riutilizzabili per il trasporto di prodotti ortofrutticoli e ittici, nonché il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare sosteneva che la cliente avesse provocato la perdita di numerosi supporti, ritardato o compromesso le movimentazioni previste dai contratti e causato una perdita di profitto; allegava inoltre un pregiudizio alla reputazione commerciale per la diffusione di notizie screditanti e l’abbandono di centinaia di supporti in un piazzale non custodito. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta e rigettato le altre domande; in appello entrambe le impugnazioni erano state respinte. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 163, 164 e 183 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda risarcitoria era stata sufficientemente allegata fin dall’atto introduttivo e che la Corte d’appello aveva imposto un onere di allegazione e prova eccessivo, trascurando fatti e documenti relativi alla perdita dei supporti e alla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello aveva fondato la decisione su una prima ratio decidendi di rito, condividendo la statuizione del Tribunale sulla tardività e quindi inammissibilità dell’introduzione, nella dialettica processuale, degli elementi a supporto dei danni; i motivi di ricorso, però, censuravano solo profili attinenti al merito e non aggredivano la ratio processuale decisiva. In applicazione del principio secondo cui, quando il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito per una statuizione pregiudiziale di rito, è inammissibile impugnare solo le argomentazioni di merito eventualmente svolte ad abundantiam, il ricorso è stato respinto in rito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
articoli 163, 164 e 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’atto introduttivo avrebbe contenuto allegazioni sufficienti; la Corte non entra nel merito della doglianza perché l’impugnazione non colpisce la ratio di rito della sentenza d’appello.
articoli 163, 164 e 183 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di sufficienza delle allegazioni dell’atto di citazione; la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla decisione di inammissibilità fondata sul rito.
articoli 163, 164 e 183 c.p.c.; art. 183, sesto comma, c.p.c.
Richiamato in relazione all’integrazione delle allegazioni e delle prove nelle memorie ex art. 183, sesto comma; la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non colpisce la statuizione di rito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta assorbita e comunque inidonea a superare la ratio di rito della sentenza impugnata.
La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380- bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13
Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza d’appello contiene una prima ratio decidendi di rito che esclude l’esame del merito, il ricorso per cassazione deve investire specificamente quella ratio; la censura limitata al merito è inammissibile per difetto di interesse.
- Le argomentazioni sul merito eventualmente svolte dal giudice dopo una statuizione pregiudiziale di inammissibilità sono svolte ad abundantiam e non sono autonomamente impugnabili se non si contesta la ragione pregiudiziale che sorregge la decisione.
- L’impugnazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza; l’omessa censura della ratio decisiva comporta l’inammissibilità del ricorso.
- In presenza di una declaratoria di inammissibilità della domanda o dell’introduzione tardiva degli elementi probatori, non è consentito trasformare il ricorso in una critica alla valutazione di merito delle allegazioni e delle prove se la decisione è stata resa su base processuale.
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