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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02978/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto: (1) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento all'esame delle urine dell'imputato; (2) erroneità del giudizio di responsabilità; (3) illegittimità o comunque incongruità della dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e, dall'altro, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in fatto, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non si confrontano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza è inammissibile quando è formulata in modo generico e non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della sentenza impugnata.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in cassazione non può essere dedotta in modo assertivo, ma deve confrontarsi con le ragioni per cui il giudice di merito ha ritenuto non necessario l'ulteriore approfondimento probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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