Cassazione Penale, Sentenza n. 17186/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di amministratore della società Mald s.r.l., impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame sostenendo, con due motivi: (1) violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen., per aver ritenuto il Tribunale che ella fosse priva di legittimazione a impugnare il decreto di sequestro preventivo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale attribuito prevalenza al sequestro preventivo nonostante un pignoramento sulle medesime quote societarie fosse stato eseguito anteriormente, denunciando contraddittorietà e illogicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata. Ha ritenuto che la ricorrente fosse priva di un interesse concreto ad impugnare il sequestro, dato che un pignoramento precedente sulle quote societarie avrebbe reso l'accoglimento del ricorso incapace di produrre una utilità specifica per lei, posto che il vantaggio reclamato sarebbe spettato a terzi (il creditore pignorante). La Corte ha inoltre osservato l'assenza di incompatibilità astratta tra sequestro preventivo e pignoramento: la priorità del pignoramento per trascrizione incide solo sull'esecuzione forzata, non sull'efficacia formale del sequestro. Per l'inammissibilità il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 321 e 322 cod. proc. pen.
Riferite alla legittimazione e modalità processuali di impugnazione: la Corte ha ritenuto che, pur potendo formalmente impugnare, la ricorrente mancava di interesse concreto a dolersi del sequestro per la presenza di un pignoramento anteriore.
Norma citata dalla ricorrente nel primo motivo; dalla decisione non emerge un'applicazione favorevole alla ricorrente rispetto alla legittimazione o all'effetto del sequestro.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alla articolazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso risultava comunque inammissibile per carenza di confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
Norma che autorizza la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
principio della priorità della trascrizione/pignoramento
Il Tribunale e la Corte hanno sottolineato che un pignoramento trascritto anteriormente può prevalere nell'esecuzione forzata rispetto a un sequestro successivo, senza però rendere inefficace il sequestro stesso.
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro preventivo come terzo (es. amministratore o socio) occorre dimostrare un interesse concreto e diretto: la mera posizione formale non basta se non sussiste utilità specifica dall'accoglimento.
- Un pignoramento anteriore, trascritto, può rendere privo di efficacia pratica il successo di un mezzo impugnatorio relativo a un sequestro successivo, perché la priorità nella trascrizione determina la prevalenza in sede esecutiva.
- Sequestro preventivo e pignoramento possono coesistere sullo stesso bene; la soluzione delle eventuali conflittualità è rimessa al principio di priorità delle trascrizioni e alle regole dell'esecuzione forzata, non all'automatica nullità di uno dei vincoli.
- In cassazione è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni della decisione impugnata: motivazioni generiche o prive di doglianza sul punto centrale portano all'inammissibilità.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. art. 616 c.p.p.), pertanto valutare prospettive di successo e interesse concreto prima di proporre impugnazioni.
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