Ordinanza n. 107/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ingiunge il pagamento, a ciascun ricorrente, di una sanzione amministrativa di € 9.767,19 ai sensi degli artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio principale riguarda l’impugnazione dell’ordinanza comunale n. 9 del 9 ottobre 2025, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento di una sanzione amministrativa edilizia, nonché, ove occorrente, della valutazione dell’Agenzia del Territorio e di una deliberazione della Giunta comunale. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno. L’ordinanza in esame decide esclusivamente sull’istanza del Comune di revoca di una precedente ordinanza istruttoria/cautelare temporanea del TAR.
La decisione
Il TAR prende atto della rinuncia del Comune alla richiesta di revoca dell’adempimento istruttorio, intervenuta dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva eseguito l’incombente nelle more del giudizio, e dichiara estinta tale istanza. Quanto alla richiesta di revoca della misura cautelare temporanea, la dichiara inammissibile perché non risultano i presupposti previsti dall’art. 58 c.p.a., ossia mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente all’adozione del provvedimento. Il Comune avrebbe dovuto proporre l’impugnazione ordinaria della misura cautelare collegiale. Resta confermata la camera di consiglio del 10 giugno 2026. Le spese della fase sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Sono richiamati quali fondamento della sanzione amministrativa edilizia oggetto dell’ordinanza comunale impugnata nel giudizio principale; l’ordinanza in esame non ne esamina la legittimità sostanziale.
La revoca dei provvedimenti cautelari è ammissibile in presenza di mutamenti nelle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento; in assenza di tali presupposti, la richiesta di revoca è inammissibile.
Massime di principio
- L’istanza di revoca di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. è ammissibile soltanto quando siano dedotti mutamenti nelle circostanze oppure fatti anteriori conosciuti successivamente all’adozione della misura.
- Quando non ricorrono i presupposti specifici della revoca cautelare, la parte interessata deve utilizzare il rimedio ordinario dell’impugnazione della misura cautelare collegiale.
- L’adempimento dell’incombente istruttorio nelle more del giudizio e la rinuncia alla relativa istanza determinano l’estinzione della richiesta di revoca dell’adempimento.
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