Cassazione Penale, Sentenza n. 35485/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tenerelli ha chiesto la revocazione della confisca di prevenzione disposta dalla Corte d'appello di Catania (12/12/2018) e divenuta irrevocabile (26/03/2021), sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, la fattispecie di pericolosità ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 va interpretata in modo più restrittivo: richiede prova di attività delittuose produttive di reddito illegale costituente l'unico reddito o comunque una componente significativa, con correlazione temporale con gli acquisti. Il ricorrente ha contestato l'uso di conversazioni intercettate non dimostrate, il mancato rilievo del reddito lecito e degli accertamenti contabili che avrebbero contraddetto l'elevato tenore di vita, e la mancanza di adeguata verifica della correlazione temporale tra reati e acquisti dei beni confiscati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca fosse stata disposta prima della sentenza costituzionale n. 24/2019 e basata esclusivamente sulla qualificazione del proposto nella fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha confermato il principio per cui le indicazioni interpretative della Corte costituzionale e la successiva giurisprudenza di legittimità hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non possono rimettere in discussione giudicati divenuti definitivi. La Corte territoriale aveva comunque verificato il materiale probatorio e ritenuto sufficienti gli elementi fattuali (consumo reiterato di reati patrimoniali anteriori agli acquisti, sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, intercettazioni collegate al tenore di vita) per l'inquadramento ex lett. b). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 1, comma 1, lett. b)
La fattispecie riguarda "coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"; la giurisprudenza richiede una lettura "tassativizzante": attività delittuose non episodiche, produzione effettiva di profitti illeciti e correlazione con il tenore di vita
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 1, comma 1, lett. a)
Richiamato nel confronto tra le ‘‘due categorie" (lett. a) e lett. b)); la normativa può fondare la confisca anche su diverse categorie soggettive: se esiste un "doppio titolo" occorre verificare l'autonomia e l'autosufficienza del titolo non colpito da illegittimità
Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019
Ha fornito indicazioni interpretative restrittive sull'art. 1 lett. b) orientando verso una lettura che richiede prova di profitti illeciti effettivi e abitualità; tuttavia la pronuncia non ha efficacia demolitoria retroattiva rispetto a provvedimenti di confisca irrevocabili e le sue indicazioni hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 3513 del 16/12/2021 (ric. Fiorentino)
Ha chiarito che la pronuncia interpretativa della Corte costituzionale non consente la revoca dei provvedimenti definitivi; solo nei casi di "doppio titolo" occorre verificare se il titolo non colpito dall'illegittimità sia autonomo e idoneo a sostenere la confisca
Cass. Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020 (Terenzio)
Conferma che le sentenze costituzionali che forniscono una interpretazione conforme hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non incidono erga omnes sui provvedimenti divenuti irrevocabili
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La sentenza della Corte costituzionale che restringe l'ambito applicativo di una norma (interpretazione conformativa) ha effetto sui procedimenti pendenti ma non invalida automaticamente provvedimenti di confisca diventati definitivi; non ha quindi efficacia demolitoria retroattiva rispetto ai giudicati irrevocabili
- Se la confisca è stata adottata prima della decisione costituzionale e si basa esclusivamente sulla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, il giudice della revocazione non è tenuto a rinnovare la valutazione probatoria secondo i nuovi canoni interpretativi: la richiesta di revoca rischia di essere dichiarata inammissibile
- Solo nel caso di "doppio titolo" (più categorie soggettive invocate come fondamento della misura) va verificato se la parte rimasta immune dalla declaratoria di incostituzionalità sia autonoma e sufficiente a sostenere la confisca; se lo è, la confisca resta valida
- Per qualificare la pericolosità ai sensi della lett. b) occorrono elementi concreti e retrospettivi: pluralità di reati non episodici, produzione effettiva di profitti illeciti, correlazione temporale tra reati e acquisizione di beni, e sproporzione con redditi leciti
- Le contestazioni che si limitano a rimettere in discussione valutazioni probatorie già giudicate in contraddittorio sono generalmente inammissibili quando il giudicato è intervenuto; le nuove interpretazioni costituzionali valgono soprattutto per i procedimenti non ancora definitivi
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