Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35485/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tenerelli ha chiesto la revocazione della confisca di prevenzione disposta dalla Corte d'appello di Catania (12/12/2018) e divenuta irrevocabile (26/03/2021), sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, la fattispecie di pericolosità ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 va interpretata in modo più restrittivo: richiede prova di attività delittuose produttive di reddito illegale costituente l'unico reddito o comunque una componente significativa, con correlazione temporale con gli acquisti. Il ricorrente ha contestato l'uso di conversazioni intercettate non dimostrate, il mancato rilievo del reddito lecito e degli accertamenti contabili che avrebbero contraddetto l'elevato tenore di vita, e la mancanza di adeguata verifica della correlazione temporale tra reati e acquisti dei beni confiscati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca fosse stata disposta prima della sentenza costituzionale n. 24/2019 e basata esclusivamente sulla qualificazione del proposto nella fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha confermato il principio per cui le indicazioni interpretative della Corte costituzionale e la successiva giurisprudenza di legittimità hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non possono rimettere in discussione giudicati divenuti definitivi. La Corte territoriale aveva comunque verificato il materiale probatorio e ritenuto sufficienti gli elementi fattuali (consumo reiterato di reati patrimoniali anteriori agli acquisti, sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, intercettazioni collegate al tenore di vita) per l'inquadramento ex lett. b). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 1, comma 1, lett. b)

    La fattispecie riguarda "coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"; la giurisprudenza richiede una lettura "tassativizzante": attività delittuose non episodiche, produzione effettiva di profitti illeciti e correlazione con il tenore di vita

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 1, comma 1, lett. a)

    Richiamato nel confronto tra le ‘‘due categorie" (lett. a) e lett. b)); la normativa può fondare la confisca anche su diverse categorie soggettive: se esiste un "doppio titolo" occorre verificare l'autonomia e l'autosufficienza del titolo non colpito da illegittimità

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019

    Ha fornito indicazioni interpretative restrittive sull'art. 1 lett. b) orientando verso una lettura che richiede prova di profitti illeciti effettivi e abitualità; tuttavia la pronuncia non ha efficacia demolitoria retroattiva rispetto a provvedimenti di confisca irrevocabili e le sue indicazioni hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 3513 del 16/12/2021 (ric. Fiorentino)

    Ha chiarito che la pronuncia interpretativa della Corte costituzionale non consente la revoca dei provvedimenti definitivi; solo nei casi di "doppio titolo" occorre verificare se il titolo non colpito dall'illegittimità sia autonomo e idoneo a sostenere la confisca

  • Cass. Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020 (Terenzio)

    Conferma che le sentenze costituzionali che forniscono una interpretazione conforme hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non incidono erga omnes sui provvedimenti divenuti irrevocabili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La sentenza della Corte costituzionale che restringe l'ambito applicativo di una norma (interpretazione conformativa) ha effetto sui procedimenti pendenti ma non invalida automaticamente provvedimenti di confisca diventati definitivi; non ha quindi efficacia demolitoria retroattiva rispetto ai giudicati irrevocabili
  • Se la confisca è stata adottata prima della decisione costituzionale e si basa esclusivamente sulla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, il giudice della revocazione non è tenuto a rinnovare la valutazione probatoria secondo i nuovi canoni interpretativi: la richiesta di revoca rischia di essere dichiarata inammissibile
  • Solo nel caso di "doppio titolo" (più categorie soggettive invocate come fondamento della misura) va verificato se la parte rimasta immune dalla declaratoria di incostituzionalità sia autonoma e sufficiente a sostenere la confisca; se lo è, la confisca resta valida
  • Per qualificare la pericolosità ai sensi della lett. b) occorrono elementi concreti e retrospettivi: pluralità di reati non episodici, produzione effettiva di profitti illeciti, correlazione temporale tra reati e acquisizione di beni, e sproporzione con redditi leciti
  • Le contestazioni che si limitano a rimettere in discussione valutazioni probatorie già giudicate in contraddittorio sono generalmente inammissibili quando il giudicato è intervenuto; le nuove interpretazioni costituzionali valgono soprattutto per i procedimenti non ancora definitivi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.