Cassazione Penale, Sentenza n. 27384/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto della Corte di Appello che confermava la sorveglianza speciale, censurando la motivazione: a) mancanza di specifici elementi da cui ricavare che il tenore di vita sia stato mantenuto con proventi delittuosi (in particolare mancata spiegazione dell\'incompatibilità tra reddito dichiarato dal 2019 in poi e spese sostenute); b) insufficiente prova dell\'abitualità a delinquere, ridotta a richiamo di denunce e di un precedente lontano; c) omissione di valutare l\'attualità della pericolosità alla luce del tempo trascorso dalla richiesta della misura; inoltre la difesa ha prodotto tardivamente un provvedimento del 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesto fondamento negativo. Preliminarmente ricorda che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; è dunque limitato il sindacato sulla motivazione (si può censurare solo la mancanza o apparente motivazione). La produzione documentale inviata il 29/4/2024 è ritenuta tardiva rispetto al termine per il deposito telematico. Quanto al merito, la Corte conferma che la Corte di appello ha correttamente ricostruito la fattispecie: l\'inquadramento nella categoria della pericolosità generica ai sensi del D.lgs. 159/2011 è fondato sui molteplici procedimenti pendenti per reati dal 2016 al 2020 (serie di truffe reiterate), e sul contrasto tra redditi dichiarati (es. 20.000 nel 2016, poi negati o molto bassi) e il tenore di vita/fabbisogno familiare, giustificando l\'inferenza di proventi illeciti. Sul requisito dell\'attualità la Corte richiama il principio secondo cui l\'attualità va valutata rispetto al momento originario di applicazione della misura, non al momento dell\'impugnazione; eventuali elementi sopravvenuti legittimano istanza di revoca/modifica e non nuovo apprezzamento in sede d\'appello. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Limita l\'ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge; impone al giudice d\'appello l\'obbligo di motivare il decreto (mancanza o motivazione meramente apparente è censurabile).
Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiama la medesima limitazione di ammissibilità del ricorso per cassazione nel settore delle misure di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte precisa che l\'illogicità manifesta (art. 606 lett. e) non è, nel procedimento di prevenzione, un vizio normalmente sindacabile in Cassazione; è invece censurabile la mancanza o apparente motivazione come violazione dell\'obbligo di provvedere con decreto motivato.
D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia), art. 4, lett. c) e art. 1
D.lgs. 159/2011, art. 4 lett. c) in relazione ad art. 1
Definisce la categoria della pericolosità generica e consente di inquadrare tra i pericolosi coloro che "per la condotta ed il tenore di vita" appaiono vivere abitualmente, anche in parte, di proventi illeciti; la Corte ritiene legittima l\'inferenza ricavata dall\'insieme degli elementi di fatto (procedimenti pendenti, discrepanza reddito/spese).
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Stabilisce il termine per il deposito telematico delle produzioni documentali (entro il quinto giorno antecedente l\'udienza) nelle procedure con il cosiddetto "rito Covid"; la Corte ritiene tardiva la produzione inviata due giorni prima dell\'udienza.
Codice di procedura penale, art. 611
Citato per confronto: il precedente termine ordinario per deposito di motivi nuovi e memorie era di quindici giorni prima dell\'udienza; la disciplina d'emergenza ha introdotto il termine più favorevole di cinque giorni per le produzioni telematiche.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le censure sulla motivazione sono ammesse solo se rilevano la mancanza o l\'apparenza di motivazione, non ogni illogicità argomentativa.
- La Corte d\'appello può fondare il giudizio di "pericolosità generica" su un insieme di elementi anche se non cristallizzati in condanne definitive (es. molteplici procedimenti pendenti, modalità reiterate di commissione dei reati).
- La discrepanza tra redditi dichiarati e tenore di vita/fabbisogno familiare può legittimare l\'inferenza che il sostentamento derivi da proventi illeciti, quando la ricostruzione sia supportata da elementi di fatto e da un arco temporale significativo.
- Il requisito dell\'attualità della pericolosità va valutato rispetto al momento originario di applicazione della misura, non al momento dell\'impugnazione; elementi sopravvenuti danno luogo a istanza di revoca o modifica, non a un nuovo giudizio pieno in sede d\'appello.
- Le produzioni documentali nuove devono essere depositate nei termini telematici previsti (nella disciplina emergenziale entro il quinto giorno antecedente l\'udienza); depositi tardivi rischiano di essere irricevibili e non considerati.
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